Esecuzioni

Contestazioni alla dichiarazione del terzo nell'esecuzione


In materia di riforma del procedimento di esecuzione le innovazioni hanno sfiorato anche l’art. 549 c.p.c., andando a dare volto nuovo alla disciplina relativa al caso della contestata dichiarazione del terzo.

Vediamo, dunque, cosa dice la nuova disposizione: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617”.

Da questo momento in poi l’accertamento sarà interno al processo esecutivo ed efficace solo nei suoi confini.

Non dovrebbe venir meno la necessità e la possibilità per il creditore di dimostrare l’esistenza del rapporto dedotto nell’atto di pignoramento, nonché il diritto di debitore e terzo di formulare le difese del caso.

Il nuovo accertamento avrà un valore endoprocessuale. Il giudice dell’esecuzione risolverà tutte le questioni sollevate mediante ordinanza. Nel vecchio regime, l’accertamento del credito si aveva con sentenza e godeva di uno status che riconosciuto ad ogni provvedimento tipo.

L'art. 617 è utilizzabile, pur sempre contro la sola ordinanza di assegnazione ma senza condizioni, da tutti coloro che vi abbiano interesse (terzo compreso).

Bisogna, inoltre, spendere alcune parole in merito al vecchio e il nuovo rito della procedura di espropriazione presso terzi. La legge 228/2012 all’art.21 co.1 prevede che “le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge”.

Se la notificazione al debitore e al terzo pignorato si sono eseguite prima della suddetta data, si seguirà il vecchio rito. A partire invece dal 1 gennaio 2013 è con la notifica dell'atto di pignoramento che inizia questa procedura esecutiva.

Che cosa fare, dunque, se il perfezionamento dell'una e dell'altra siano sfasati, o per meglio dire, si realizzano uno prima e l'altro dopo la data indicata? Dovrebbe essere sufficiente anche la notificazione ad uno solo dei due, per poter considerare iniziata la procedura, in quanto dovrebbe essere indifferente il fatto che si tratta del debitore o del terzo.

Concludendo, per tutte le fattispecie in cui la notificazione al debitore o al terzo si è perfezionata entro il 31 dicembre 2012, le procedure di espropriazione presso terzi andranno avanti nell'osservanza del vecchio rito.


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