La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura concorsuale che il nostro ordinamento giuridico ha previsto per alcune determinate tipologie di imprese. La ratio dell’applicazione della liquidazione coatta amministrativa è da ricercarsi nella circostanza che, per determinate categorie di imprese, il dissesto finanziario oppure la crisi economica potrebbe ripercuotersi sull’interesse nazionale oppure sullo Stato stesso. E’ per questo motivo che il nostro Legislatore ha previsto la speciale procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa applicabile non a tutte le imprese ma solo ad alcune tipologie ben individuate dalla normativa.
La liquidazione coatta amministrativa, in definitiva, tutela in primo luogo l’interesse pubblico e, solo successivamente, garantisce e tutela l’interesse privato dei creditori. E’ bene precisare che la liquidazione coatta amministrativa si svolge sotto la guida di organi amministrativi, a tutela del buon andamento della procedura.
Liquidazione coatta amministrativa: le imprese soggette alla procedura concorsuale
Come abbiamo ampiamente sottolineato in premessa, soltanto alcune categorie di imprese sono assoggettabili alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa. Tali imprese sono individuate nell’articolo 2 della Legge Fallimentare. E’ bene precisare che alcune categorie di imprese (come ad esempio le banche) possono essere assoggettate solo alla liquidazione coatta amministrativa mentre altre (come le cooperative) possono essere assoggettate sia alla procedura fallimentare sia alla liquidazione coatta amministrativa.
Come stabilisce l’articolo 195 della Legge Fallimentare: “Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza”.
Preme sottolineare, che la liquidazione coatta amministrativa è una procedura per certi versi molto simile al fallimento ma per altri molto diversa. Sia il fallimento che la liquidazione coatta amministrativa entrano in gioco quando un’impresa si trova in stato di crisi o di dissesto finanziario. Ma molto diversi sono gli Organi competenti a disporre le due procedure: il fallimento è infatti disposto dal Tribunale mentre la liquidazione coatta amministrativa è disposta dall’autorità amministrativa. Molto più penetranti sono poi i presupposti necessari per l’attivazione della procedura concorsuale in esame e per l’adozione del provvedimento di liquidazione: il solo stato di insolvenza non è sufficiente, dovendosi verificare anche alcuni presupposti previsti da specifiche Leggi Speciali. Per l’apertura della liquidazione coatta amministrativa dovrà, ad esempio, concretizzarsi una violazione di atti amministrativi oppure di norme che comportino gravi irregolarità di gestione o, comunque, dovrà essere “colpito” l’interesse pubblico.
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento: le società con finalità mutualistiche
Il rapporto molto particolare che sussiste tra la procedura fallimentare e la liquidazione coatta amministrativa si evidenzia molto opportunamente quando si parla di ssocietà cooperative. Queste ultime, infatti, non sono assoggettabili a fallimento quando non hanno il “carattere della commercialità” quando si propongono di realizzare una mera finalità mutualistica.
Da ciò ne deriva che le società cooperative possono essere assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa e, solo nel caso in cui svolgano anche attività commerciale, possono essere assoggettate anche al fallimento.
Andrà allora valutata la natura della società cooperativa per verificarne l’assoggettabilità a fallimento oppure alla liquidazione coatta amministrativa. Una valutazione, questa, estremamente complicata e la cui difficoltà è molto ben riassunta nel caso di cui parleremo nel paragrafo che segue.
Liquidazione coatta amministrativa e fallimento delle cooperative: la sentenza della Corte d’Appello di Bari
E’ senza dubbio molto interessante una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia e successivamente confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Foggia dichiarava assoggettabile a procedura fallimentare una società cooperativa. Quest’ultima proponeva ricorso avverso la predetta sentenza sottolineando l’impossibilità di applicare la procedura fallimentare: a sostegno della propria tesi, la società cooperativa negava la propria qualità di imprenditore commerciale e sottolineava la sola finalità mutualistica.
La Corte d’Appello di Bari, in primo luogo, ha sottolineato nella sentenza che grava sull’istante "l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità".
Secondo la Suprema Corte, la società cooperativa può essere assoggettata a fallimento sia in caso di insolvenza sia nel caso svolga un’attività commerciale articolo 2540 Legge del Codice Civile.
La Corte d’appello citava poi il criterio della prevenzione (ex articolo 196 Legge Fallimentare ) secondo cui “…la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa..” Citava, poi, l’articolo 2545 terdecies del Codice di Procedura Civile che stabilisce che “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette “anche” al fallimento”.
La Corte d’Appello di Bari, molto opportunamente, ha sottolineato nella sentenza che: “il fine mutualistico non esclude la natura di imprenditore commerciale di un cooperativa, in quanto lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse…Dunque l’esercizio di un’impresa commerciale ed il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico..”.
Da tutto ciò deriva che la società cooperativa, per escludere l’applicazione della procedura fallimentare a vantaggio della liquidazione coatta amministrativa, avrebbe dovuto provare la propria natura non commerciale o, comunque, la mutualità dell’attività svolta.