Liquidazione Coatta Amministrativa

Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative


In questo articolo esamineremo l’intera procedura e gli effetti della liquidazione coatta sull’imprenditore e sui creditori.

Le società cooperative possono essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ovvero ad procedura concorsuale con finalità liquidative. Le cooperative rientrano, infatti, nella categoria di imprese che la legge sottopone alla suddetta procedura. Oltre alle cooperative, anche le imprese bancarie, gli enti pubblici, le imprese assicurative e di intermediazione finanziaria possono essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Tale procedura è alternativa rispetto al fallimento. Essa ha due importanti finalità:

  1. liquidare i beni dell’imprenditore per soddisfare i creditori nel rispetto del principio della par condicio creditorum;
  2. tutelare la natura dell’impresa o l’attività in essa esercitata: lo stato di insolvenza di alcune tipologie di imprese (come ad esempio quelle assoggettate a controllo pubblico), potrebbe andare a ledere l’assetto e l’equilibrio economico auspicato dallo Stato. La liquidazione coatta amministrativa delle cooperative è integralmente disciplinata dalla legge fallimentare del 1944, modificata con d. lgs. n. 5/2006 e d. lgs. n. 169/2007):

Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: i presupposti

Tale procedura è applicabile a tutte quelle imprese che esercitano un’attività di rilevanza pubblicistica oppure a tutte quelle aziende assoggettate a controllo pubblico o che gestiscono risorse e mezzi finanziari appartenenti ad una grande quantità di individui. E' inoltre necessaria la sussistenza di un presupposto oggettivo: si può fare ricorso alla procedura in caso di gravi irregolarità nella gestione della società cooperativa oppure in caso di gravi violazioni di norme di legge oppure perché l’attività esercitata dalla società non è più conforme né in linea con gli interessi generali e le finalità istituzionali per le quali era stata fondata.

Liquidazione coatta amministrativa: gli organi della procedura

La ratio della liquidazione coatta amministrativa è da ricercarsi nella tutela dell’interesse pubblico. Ed è per questo motivo che, competente a vigilare sull’intera procedura è l’autorità amministrativa. Essa ha il potere di emettere anche il provvedimento di liquidazione. Accanto all’autorità amministrativa operano i seguenti organi:

  • il comitato di sorveglianza: che ha il compito di provvedere alla liquidazione dell’impresa ed è sottoposto al controllo del comitato di sorveglianza;
  • il commissario liquidatore che ha gli stessi poteri del curatore fallimentare.

Accanto al comitato e al commissario, qualora sia necessario, possono essere nominati altri tre commissari liquidatori. Infine, l’art. 198 L.F. stabilisce che nella liquidazione delle società cooperative, la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: la procedura

Il provvedimento con cui l’autorità amministrativa pone la cooperativa in liquidazione è l’atto di impulso e di inizio della procedura. Con tale provvedimento, l’autorità nomina il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza. Entro 10 giorni, inoltre, il provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e viene iscritto nel registro delle imprese. E’ poi l’autorità giudiziaria competente a valutare e ad accertare lo stato di insolvenza della cooperativa.

Liquidazione coatta amministrativa: gli effetti

Il provvedimento emesso dall’autorità amministrativa produce tutta una serie di effetti sia nei confronti della società cooperativa sia nei confronti dei creditori. Alla cooperativa, ad esempio, verranno applicate tutta una serie di norme fallimentari, il rappresentante legale della cooperativa perde inoltre la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali dell’impresa. La legittimazione, in tal caso, spetterà al commissario liquidatore. Ai creditori invece si applicano tutte le disposizioni previste per il fallimento contenute nel titolo II, capo III, sezioni II e IV della Legge Fallimentare. L’iter procedurale è molto simile a quello del fallimento. Una volta avviata la liquidazione coatta della cooperativa, vi è una prima fase di accertamento del passivo e due fasi successive dedicate alla liquidazione e alla ripartizione dell’attivo. In particolare, le somme che vengono ricavate sono distribuite ai creditori in base all’ordine specificamente stabilito dall’art. 111 L.F. Inoltre, prima dell’accertamento definitivo delle attività e delle passività, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori oppure solo ad alcune categorie ovviamente previo parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sull’intera procedura.

Liquidazione coatta amministrativa delle cooperative: la chiusura della procedura

Una volta ripartito l’attivo, l’autorità che vigila sulla procedura esamina il bilancio finale della liquidazione insieme al conto di gestione e al piano di riparto. L’autorità deposita la documentazione in cancelleria dandone comunicazione ai creditori ammessi al passivo. In assenza di contestazioni, il bilancio, il piano di riparto e il contro di gestione si intendono approvati. A questo punto, il commissario opera la ripartizione finale dell’attivo ai creditori.