La procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa si applica a particolari tipologie di imprese ed è alternativa rispetto al fallimento. In particolare, la citata procedura concorsuale ha la funzione di liquidare i beni dell’imprenditore che verranno poi utilizzati per soddisfare le pretese creditorie sempre nel rispetto del fondamentale principio della par condicio creditorum.
Nei paragrafi che seguono, analizzeremo l’iter procedurale che conduce alla emissione del provvedimento che dichiara la liquidazione coatta amministrativa. Approfondiremo, in maniera particolare, la questione degli adempimenti fiscali che il commissario liquidatore è tenuto ad effettuare subito dopo il provvedimento.
Liquidazione coatta amministrativa: la procedura
La procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa ha inizio con un provvedimento emesso dall’Autorità amministrativa. Con il citato provvedimento, detta Autorità pone ufficialmente l’impresa in liquidazione. Nello stesso tempo, nomina sia il commissario liquidatore sia il comitato di sorveglianza. Il provvedimento che ordina la liquidazione dell’impresa dovrà poi essere pubblicato – entro 10 giorni – sulla Gazzetta Ufficiale e dovrà esserne data comunicazione per consentirne l’iscrizione nel registro delle imprese.
Da una parte, dunque, vi è l’Autorità Amministrativa che è l’unica abilitata ad adottare il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa. Dall’altra vi è, invece, l’Autorità Giudiziaria che deve, sempre e comunque, accertare lo stato di insolvenza dell’impresa stessa. Al riguardo, è opportuno effettuare una precisazione. Se, infatti, l’accertamento dello stato di insolvenza è anteriore al provvedimento di liquidazione, entra “in gioco” l'art. 195, comma 1, L.F. che stabilisce che “il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza”. Se, invece, l’accertamento dello stato di insolvenza dell’impresa è successivo al provvedimento che ordina la liquidazione, entra “in gioco” l’articolo 202 della Legge Fallimentare che stabilisce che “il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo”.
Liquidazione coatta amministrativa: i poteri del commissario liquidatore
La Legge Fallimentare prevede la possibilità per il commissario liquidatore di chiedere al Giudice delegato – una volta dichiarata la liquidazione coatta amministrativa – la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa. Tale richiesta potrà essere avanzata soltanto previa acquisizione di parere favorevole da parte del comitato dei creditori. Lo prevede l’articolo 104 della Legge Fallimentare.
Il commissario liquidatore è altresì tenuto ad esperire tutta una serie di adempimenti fiscali per tutte quelle operazione effettuate successivamente all’apertura della procedura concorsuale della Liquidazione coatta amministrativa.
Liquidazione coatta amministrativa, adempimenti fiscali: l’IVA
Il D.P.R. 322/98 (art. 8, co. 4) stabilisce precisi obblighi a carico sia del curatore (nella procedura fallimentare) sia del commissario liquidatore (nella liquidazione coatta amministrativa). La citata norma, in particolare, prevede che il commissario abbia i seguenti obblighi:
- innanzitutto, il commissario giudiziale deve presentare la prima dichiarazione annuale IVA riguardante l’anno d’imposta in cui è stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa. Il commissario liquidatore dovrà utilizzare un modulo per indicare le operazioni registrate “nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione” ed un modulo per indicare le operazioni registrate dopo la citata data;
- il commissario liquidatore ha altresì l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA relativa all’imposta dovuta per l’anno precedente. La presentazione di tale documento dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica ed entro i termini ordinari;
- il commissario liquidatore è poi obbligato a presentare (sempre attraverso modalità telematica) la dichiarazione ai fini dell’insinuazione nel passivo della procedura concorsuale. Tale obbligo sussiste per quelle operazioni registrate dal 1° gennaio fino alla data della liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione, in particolare, deve essere presentata entro quattro mesi dalla nomina. Per presentare la suddetta dichiarazione, il commissario liquidatore dovrà avvalersi del modello IVA 74bis. La dichiarazione così redatta dovrà essere presentata al competente Ufficio locale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate.
Nell’ottica di agevolare il difficile compito del commissario liquidatore, il Legislatore ha stabilito che lo stesso possa emettere le fatture anche entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni. Il discorso è un po’ diverso per le liquidazioni periodiche che dovranno essere effettuate – come stabilito nell’articolo 74bis D.P.R. 633/72 - soltanto “in caso di avvenuta registrazione di operazioni imponibili nel mese o nel trimestre”.