Liquidazione Coatta Amministrativa

Il commissario liquidatore


Va sottolineato che la liquidazione coatta amministrativa è disposta con decreto dell'autorità cui è demandata la vigilanza sull'impresa. Il provvedimento, stando al tenore della norma, deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta ufficiale entro 10 gg. dalla sua emanazione e inscritto nel registro delle imprese.

Tale organo procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità vigilante sulle operazioni e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Quando siamo di fronte ad imprese particolarmente rilevanti, i commissari possono essere tre.
Le funzioni sono molto simili a quelle del curatore. L'art. 199 l.f. prevede che il commissario è un pubblico ufficiale, ciò significa che può essere sottoposto ad azione di responsabilità, può essere revocato o sostituito come il curatore, può delegare altri allo svolgimento dei suoi compiti ma sotto la vigilanza dell'autorità amministrativa.

Quali poteri ha il commissario liquidatore? Essi sono disciplinati dagli articoli 205 e sgg.

Egli ha il compito di prendere in consegna i beni che fanno parte della liquidazione, le scritture contabili, tutti i documenti dell'impresa e si occupa della formazione dell'inventario. Presente alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Deve, inoltre, stare in giudizio nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa.