Descrizione
LOTTO COMPOSTO DA: Titolo Ordinario, identificativo titolo prog. da 000003215323 a 000003215370, ossia, n. 48 titoli, di valore unitario di € 193,76 =, quindi complessivi € 9.300,48 = (ossia, 48 x € 193,76=); Titolo Ordinario, identificativo titolo prog. da 000003215373 a 000003215374, ossia, n. 2 titoli, di valore unitario di € 193,76 =, quindi complessivi € 387,52 = (ossia, 2 x € 193,76=); Titolo Ordinario, identificativo titolo prog. da 000003215389 a 000003215389, ossia, n. 1 titolo, di valore unitario di € 149,20 =;totale valore titoli € 9.837,20 - superficie gruppo 50,77DIRITTI D'ASTA: 9%IVA DIRITTI: 22%TASSA DI REGISTRO + IMPOSTA DI BOLLO: € 216,00IN ALLEGATO DETTAGLIO TITOLI CAMAPGNA 2026 DISPOSIZIONE UE:Si evidenziano le seguenti disposizioni previste dai Regolamenti UE, come richiesto da AGEA, che devono obbligatoriamente applicarsi per non incorrere in rilievi di non conformità da parte dei Servizi della Commissione europea, con conseguente applicazione di rettifiche finanziarie a carico dello Stato membro:1. ai sensi dell’art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, i titoli PAC non utilizzati dall’intestatario per due anni consecutivi sono riversati nella riserva nazionale (cioè annullati). La restituzione alla riserva nazionale è eseguita anche nel caso in cui i titoli non utilizzati siano stati nel frattempo trasferiti a terzi. Pertanto, qualora nelle more della procedura esecutiva o successivamente al trasferimento in favore dell’assegnatario/acquirente i titoli siano restituiti alla riserva nazionale (cioè annullati), nulla può essere opposto all’AGEA;2. ai sensi dell’art. 13 del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087, i titoli PAC possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività, come definito dall’art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’art. 4 del citato DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Pertanto, l’assegnatario/acquirente dei titoli deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023. In assenza del predetto requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli all’assegnatario/acquirente e nulla può essere opposto all’AGEA.