Descrizione
Diritto di piena ed intera proprietà di autorimessa pertinenziale posta in Comune di Siena, Strada Massetana Romana n. 60 al piano S1.L’accesso all’autorimessa avviene da piazzale condominiale e da area di manovra.L’unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Siena Foglio 87 particella 869 subalterno 63 (Cat C/6, classe 5, consistenza mq 31, superficie catastale mq 35, rendita € 136,09) oltre quali beni comuni non censibili particella 869 subalterno 52 (portico e scala), particella 869 subalterno 58 (area di manovra) e particella 869 sub 70 (resede).Dal punto di vista urbanistico, edilizio e catastale l’unità immobiliare risulta edificata in forza di Permesso di Costruire n.41939/SUAP del 19/04/2007 e successiva variante n.52354/SUAP del 18/03/2010 per "la costruzione di edificio commerciale e direzionale” e sussistono difformità sanabili.Il resede, identificato con il subalterno 70, è gravato da servitù di passo e transito anche carrabile per consentire l'accesso alla cabina elettrica.L'area in oggetto è soggetta a Vincolo Paesaggistico di cui all'art. 136 del D.lgs. 22/01/2004 nr 42.Si evidenzia che l'autorimessa è stata realizzata, ai sensi del 1 comma dell'articolo 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, mediante edificazione nel sottosuolo di area pertinenziale esterna al fabbricato al servizio del quale i box/posti auto sono destinati sulla base ed in conformità alle autorizzazioni edilizie suddette assoggettando dette autorimesse a vincolo di pertinenzialità.Tuttavia il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 come modificato dalla Legge di conversione 4 aprile 2012 n. 35, ha inserito nell'articolo 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 il comma 5 che prevede la possibilità di trasferire la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del 1 comma dell'art. 9 della citata Legge 122/1989, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, con destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune, mantenendo inalterata l'esclusiva destinazione a parcheggio (comma 5 dell'art. 9 della Legge 122/1989).L’unità immobiliare risulta nella disponibilità del debitore. Risulta emesso ordine di liberazione in corso di attuazione.Il tutto come descritto nella relazione di stima redatta in data 20.02.2025 dal Geom. Alessandro Leri, alla quale si fa espresso rinvio.