Descrizione
Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su Magazzino sito in Palestrina (RM), Via Pierantonio
Pietrini s.n.c., piano Terra, composto al piano terra da un grande open space con cucina e
soggiorno annessi, un bagno, un antibagno e un ripostiglio, mentre sul soppalco sono presenti
una camera, una cabina armadio e un bagno.
Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Palestrina, al foglio 17, particella 1054,
subalterno 2, cat. C/2, classe 3, consistenza 60 MQ, rendita €. 65,05, superficie catastale 71 mq.
Confina a Nord con Piazza Santa Maria Degli Angeli, a Ovest con Via Pierantonio Pietrini, a sud
ed est con altre unità immobiliari, salvo altri.
L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione è antecedente al
01/09/1967.
Sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri ma non diritti demaniali o usi civici.
L'immobile è infatti vincolato ai sensi dell'art. 134 c. 1 lett. c del d.lgs. 42/04: "insediamenti
urbani storici e relativa fascia di rispetto" ex art. 44 delle norme tecniche attuative di p.t.p.r.
approvato con d.c.r. n.5 del 21/04/2021. Data la presenza di un vincolo paesaggistico verrà
applicato l'art. 167 del d.lgs. 42/2004. L'immobile non è gravato da vincolo idrogeologico ai
sensi del r.d. 3267/1923.
Il lotto è agibile ma sprovvisto del certificato di agibilità in quanto edificato in data antecedente
al 01/09/1967 ed al 17/08/1942.
In occasione della richiesta di accesso agli atti da parte del Perito Stimatore, non è stata reperita
alcuna documentazione valida per poter accertare e dichiarare il rispetto della normativa
urbanistica, pertanto nella perizia sono state prese in considerazione le documentazioni e
planimetriche catastali ai sensi dell'art. 9-bis dpr 380/01, in relazione alle quali sono state
riscontrate le seguenti difformità rispetto allo stato di fatto: diversa distribuzione degli spazi
interni; realizzazione di un soppalco interno adibito a zona notte, con annesse scale interne di
accesso; apertura di due lucernari nella camera del piano primo. La variazione di destinazione
d'uso !di fatto" avente ad oggetto la trasformazione del magazzino in abitazione, non potrà essere
regolarizzata a causa del mancato rispetto dei requisiti igienico sanitari ai sensi del d.m.
05/07/1975, pertanto l'immobile dovrà tornare alla destinazione d'uso originale. Il soppalco
dovrà essere smantellato, mentre per i restanti abusi il CTU ritiene esperibile !l#accertamento di
conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali" ex art. 36- bis.
Gli oneri da sostenere per la regolarizzazione dell'immobile sono stati già decurtati dal valore di
stima.
Formalità pregiudizievoli non cancellabili: PIGNORAMENTO IMMOBILIARE trascritto il
07.12.2020 ai nn. 53245/36868.
Stato di occupazione: occupato dall’esecutato.
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.