Descrizione
Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su unità immobiliare adibita ad ufficio sita in Roma – Via di Porta Pinciana 4, scala A piano 1 interni 2 e 3, composta da ingresso, 3 disimpegni, 10 camere (di cui una doppia), una stanza adibita a segreteria, una cucina, 4 bagni, 3 vani/locali tecnici e 2 balconi, per una superficie lorda di complessivi mq. 493,06.Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 471 part. 103 sub 54, zona cens. 1, categoria cat. A/10, classe 7, consistenza 19 vani, sup. cat. 453 mq, rendita cat. € 24.826,08.L’edificio confina con il fabbricato di Via di Porta Pinciana n. 6 a nord, con il fabbricato di Via di Porta Pinciana n. 2 angolo Via Ludovisi n. 49 a sud e sud est, con Via di Porta Pinciana a ovest, con le chiostrine condominiali. L’accesso all’unità immobiliare avviene dalla scala A, entrando dal portone principale a mano sinistra, al primo piano sopra il mezzanino (ulteriore accesso secondario dalla scala B), la stessa confina con altre unità immobiliari accessibili dal corpo scala “B” (interni 3 e 2) e con quest’ultimo, salvo altri. L’immobile non risulta regolare per la Legge 28/02/1985, n. 47. La costruzione dell’edificio è avvenuta in data antecedente al 01/09/1967. Non sono presenti diritti demaniali o usi civici. Il fabbricato che comprende l’edificio è stato realizzato in virtù della deliberazione di Giunta del 05/08/1886, n. 55717/1886. In data 25/06/1986 è stata presentata all’Ufficio Condono domanda di sanatoria edilizia prot. n. 86/134187, con richiesta di concessione edilizia in sanatoria per diversi interventi edilizi eseguiti nel tempo. A seguito di tale domanda sono state rilasciate le concessioni edilizie in sanatoria:-n. 379880/2016 del 06/10/2016; -n. 379881/2016 del 06/10/2016;-n. 379924/2016 del 10/10/2016.Dalle ricerche eseguite, presso l’Archivio Storico Capitolino, non sono stati rinvenuti gli estremi del certificato di agibilità dell’edificio, del quale però non si esclude l’esistenza (ma che sarebbe comunque non più valido in ragione degli interventi sopra descritti). L’unità immobiliare in argomento non risulta sottoposta a provvedimenti di tutela espressamente decretati ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, Parte Seconda. Comunque, essendo la proprietà immobiliare in oggetto situata nella parte di Città Storica interna alle Mura Aureliane, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è sottoposta alla disciplina dell’art. 24 comma 19 delle NTA del Piano Regolatore del Comune di Roma. Per una più approfondita analisi dei provvedimenti di tutela, si rimanda alla perizia e alla risposta della Soprintendenza allegata alla stessa.Si rilevano alcune difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale in atti, con le conseguenze descritte in perizia.Il bene risulta direttamente comunicante con il sottostante immobile o una porzione di esso, non oggetto di pignoramento.Stato di occupazione: occupato con titolo opponibile, contratto di locazione con decorrenza dal 01/08/2015 (registrato in datata 06/03/2015) e durata 6+6, data di scadenza 31/07/2027. Il contratto prevede un canone mensile di € 10.000,00. I canoni ancora da percepire fino alla suddetta scadenza del 31/07/2027 sono stati ceduti a un soggetto terzo con Atto di cessione di credito da canoni di locazione. Tale Atto di cessione di credito da canoni di locazione è stato registrato ma non trascritto. Pertanto, ai sensi dell’art. 2918 c.c., trattandosi di cessione di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni, in assenza di trascrizione lo stesso non è opponibile alla procedura esecutiva; infatti, anche in presenza di data certa anteriore al pignoramento, le cessioni superiori ai tre anni hanno effetto in ogni caso non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento stesso (notifica del 18/04/2023).L’immobile ricade in condominio, sono presenti vincoli derivanti dal regolamento del Condominio di Via di Porta Pinciana 4 trascritto in data 01/10/1979. Risultano oneri condominiali insoluti che potrebbero rimanere a carico dell’aggiudicatario.Date le caratteristiche dell’immobile e la qualifica del soggetto esecutato la vendita potrebbe essere soggetta ad IVA.Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti;