Descrizione
100% della piena proprietà di porzione di autorimessa condominiale con accesso da rampa carrabile in Comune di Roma, quartiere Don Bosco, via Guido Zanobini n. 53, e precisamente: - locale ad uso garage di forma rettangolare di 11 mq catastali, sito al piano seminterrato sotto la proiezione dell’edificio N, contraddistinto con l’int. n. 22. A confine con: area di manovra, box auto sub. 533, box auto sub. 543, box auto sub. 542, salvi altri e diversi confini. Il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 956, part. 566, sub. 532, z.c. 5, via Guido Zanobini n. 53, piano S1, int. 22, cat. C/6, classe 8, consistenza 11 mq, sup. catast. 12 mq, r.c. € 92,03. Lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria. Il fabbricato di cui fa parte il sopra descritto bene (edificio N) è stato edificato in forza di licenza edilizia n. 1932 del 4/09/1968 su progetto n. 61973/1963 e successiva variante n. 1433 del 5/12/1974 su progetto n. 8959/1970. È stato rilasciato certificato di abitabilità n. 58 del 14/02/1978. Successivamente, per nuova costruzione/ampliamento con destinazione commerciale di mq 1.495,00 in via Zanobini 53 piano interrato, è stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e rilasciata concessione in sanatoria n. 224667 del 30/03/2000. A seguire, per modifiche prospettiche relative all’edificio N, è stata presentata domanda di condono in data 1/03/1995 prot. n. 51310, non ancora concessionata. In ultimo, al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso da autorimessa a box auto sono state presentate D.I.A. prot. n. 19739 del 7/03/2006 e variante in corso d’opera n. 45207 del 30/05/2006, con fine lavori e collaudo depositate con prot. n. 57205 del 11/07/2006. Esiste certificato antincendio autorizzato da SCIA prot. 0050966 del 5/09/2016 con validità quinquennale (scadenza 5/09/2021). L’immobile fa parte di un Condominio con relativo regolamento trascritto. Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, formalità pregiudizievoli, parti comuni e oneri condominiali come in perizia. Sussiste atto d’obbligo trascritto in data 23/04/1971 formalità n. 26876, meglio descritto in perizia, che non potrà essere annotato di cancellazione. L’immobile è libero.