Descrizione
A)Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 relativamente ad un terreno agricolo che sviluppa una superficie complessiva di circa mq 21.304, è costituito dalla particella 416 e da due corpi: uno formato dalle particelle 55, 163 e 412, l'altro dalle particelle 415 e 337. N.B. Le particelle 412, 415 e 416 sono scaturite dalla particella 352 a seguito di accatastamento. La particella 416 è servita da una strada vicinale. Al primo corpo, servito da una strada vicinale (denominata "Calcara Grande") e da una strada interpoderale, si accede tramite un cancello scorrevole. Lungo i confini è installata una recinzione costituita da paletti in ferro e rete metallica. Sono state realizzate delle serre composte da 19 tunnel della lunghezza di circa 61,50 ml, raggruppate su 4 blocchi, sviluppano una superficie complessiva di circa 10.400 mq. L'area interessata dalle serre è illuminata con n.8 fari (installati su pali metallici) da 500 W a basso consumo. La porzione di terreno non recintata è coltivata a uliveto. N.B. Le serre non risultano accatastate. La copertura delle serre è stata ultimata in data 20/11/2008 . Si precisa inoltre che le serre e gli 8 fari non sono oggetto di pignoramento. Al secondo corpo, servito da una strada interpoderale, si accede attraverso un varco tramite cancello in ferro ed altro varco passando porzioni di terreno non pignorate. Note: Quest’ultimo acceso è da sempre utilizzato dai proprietari (estranei alla procedura) dell'abitazione (non pignorata) di cui il debitore e la moglie hanno diritto di abitazione. Detta abitazione risulta ampliata sulla particella pignorata 415 (ex 352) a seguito della costruzione di due vani e di un porticato in assenza di titolo abilitativo edilizio e di condono, non risulta conforme alle norme urbanistiche in quanto la volumetria della particella 352 è stata totalmente asservita per la realizzazione del capannone (punto C) di cui ai provvedimenti autorizzativi unici n. 01/06 del 16/01/06 e n. 23/07 del 03/04/07. Considerato che l'ampliamento è stato realizzato successivamente alla data del 31/03/2003 (termine ultimo per il condono del 2003), detto abuso non è sanabile ai sensi dell'art. 40, commi 5 e 6 della L. n. 47/85, prorogato dall'art. 32, comma 25 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge 24/11/03 n. 326 (ultimo condono) nonché dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 (ex art. 13 della legge n. 47/85)