Descrizione
Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà su porzioni di fabbricato condominiale sito in Comune di Roma, quartiere Ardeatino, facente parte del comprensorio urbanistico convenzionato denominato “E1 Grottaperfetta”, comparto Z1/3, con accesso carrabile per il piano S2 da via Giuseppe Berto n.7, e precisamente:-locale a uso garage posto al piano S2, contraddistinto con l’int. 35, catastalmente composto da: un unico vano di forma rettangolare, dotato di serranda.A confine con: spazio di manovra, box auto sub. 587, box auto sub. 593, salvi altri e diversi confini.Censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 853, part. 741, sub. 592, z.c. 4, via Giuseppe Berto n. 7 ed. T3 int. 35 piano S2, cat. C/6, cl. 4, cons. 13 mq, superf. cat. tot. 15 mq, r.c. € 68,48.Stato dei luoghi, regolarità urbanistica e catastale, destinazione urbanistica, convenzione edilizia, eventuali vincoli o usi civici, stato d’uso, parti comuni, oneri condominiali e consortili e relativi arretrati, millesimi condominiali, impianti e formalità pregiudizievoli come in avviso di vendita e in perizia.Si precisa tuttavia che l’esperto stimatore non ha potuto prendere visione degli elaborati di progetto dei titoli edilizi sopra citati e che, relativamente alla DIA in data 20/06/2000 prot. n. 27555, citata nell’atto di provenienza. l’accesso agli atti ha dato esito negativo in quanto il numero di protocollo indicato nelle provenienze è risultato inesistente.In mancanza della documentazione urbanistica, per l’esperto non è stato possibile accertare la conformità urbanistica del bene sopra descritto, anche in considerazione del fatto che originariamente era stato assentito come posto auto scoperto. Come meglio chiarito in perizia, per la trasformazione dei posti auto scoperti in box chiusi, non essendo stata rinvenuta la DIA, sarebbe necessaria la presentazione di una SCIA per opere eseguite che, però, in assenza di una certificazione antincendi, non potrà essere presentata per impossibilità per il tecnico incaricato di asseverare la conformità ai requisiti tecnici (resistenza al fuoco, ventilazione, vie di esodo) previsti per le autorimesse soggette ad attività 75.4.C, ex D.P.R. 151/2011, circostanza di cui si è tenuto conto nella valutazione dei beni.Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, stato d’uso, oneri e arretrati condominiali e formalità pregiudizievoli come in perizia.Non è presente il certificato antincendi.Si precisa che sul bene risultano le seguenti trascrizioni non cancellabili con l’emanando decreto di trasferimento:- formalità n. 76012 del 29/09/2017: ha incardinato la procedura RGE 1665/2017, estinta per inefficacia ex art. 497 e 567 cpc con provv. a firma della dott.ssa V. Morra in data 6/06/2019 cron. 7323/2019 contenente l’ordine di cancellazione ma non annotato.- formalità n. 20653 del 10/03/2022: ha incardinato la proc. RGE 212/2022 estinta per inattività delle parti, ex art. 631 cpc, all’udienza del 10/10/2022 con provvedimento a firma della dott.ssa R. Bisceglie depositato il 12/10/2022. Non è stata inserita l’indicazione della formalità di annotamento. Il bene sembrerebbe essere nella disponibilità della parte esecutata, non collaborativa. Al momento dell’accesso la saracinesca non era chiusa e si è riscontrata la presenza di un veicolo di cui non è stato possibile, allo stato, accertare la proprietà.Va segnalato, altresì, che allo stato la mancanza del CPI/SCIA antiincendio rende il bene pignorato non utilizzabile come box-auto.Emesso ordine di liberazione.Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti