Revocatoria Fallimentare

Decadenza revocatoria fallimentare


Tra gli strumenti giuridici esperibili per tutelare i diritti e gli interessi dei creditori dell’imprenditore fallito vi è anche l’azione revocatoria fallimentare. Tale istituto giuridico è disciplinato dall’articolo 66 della Legge Fallimentare che precisa: “Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile [2901-2904 c.c.]. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro [2901 4 c.c.].”

Ma cos’è l’azione revocatoria fallimentare?

Il citato strumento giuridico è stato introdotto nel nostro ordinamento per ricostituire il patrimonio dell’imprenditore fallito. L’azione revocatoria fallimentare priva di effetto gli atti posti in essere dal fallito nel periodo antecedente la dichiarazione di fallimento nel caso in cui tali atti siano stati posti in essere in palese violazione del principio della par condicio creditorum.

Revocatoria fallimentare: legittimazione all’esercizio dell’azione e decadenza

L’azione revocatoria fallimentare può essere esperita solo dal curatore fallimentare che, in particolare, deve proporla dinanzi al Tribunale che ha dichiarato il fallimento dell’impresa. L’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare è assoggettato a un termine di decadenza stabilito dalla Legge. In particolare, il curatore fallimentare deve proporre la relativa azione entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, comunque, “non oltre cinque anni dal compimento dell’atto”. Lo prevede l’articolo 69 bis della Legge Fallimentare.

Gli effetti dell’azione revocatoria fallimentare

Se esperita nei termini previsti dalla Legge, l’azione revocatoria fallimentare ha come effetto principale quello di rendere inefficaci gli atti di disposizione, le garanzie e i pagamenti posti in essere dall’imprenditore fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento. Tali atti, in particolare, sono considerati inefficaci salvo che la controparte non provi di essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore. Nel momento in cui l’atto di disposizione viene dichiarato inefficace, il terzo sarà tenuto a restituire quanto aveva ricevuto dal debitore e sarà ammesso al passivo fallimentare nel caso in cui vanti un eventuale credito.

Gli atti revocabili mediante revocatoria fallimentare

La Legge Fallimentare prevede una differente disciplina per gli atti a titolo gratuito e per gli atti a titolo oneroso posti in essere dall’imprenditore fallito. In particolare, per gli atti a titolo gratuito, l’articolo 64 della Legge Fallimentare prevede che: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.” Va da sé che, per gli atti a titolo gratuito, la revoca è “ope legis”. Per i pagamenti, invece, l’articolo 65 della Legge Fallimentare stabilisce che: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.” Per gli atti a titolo oneroso, infine, l’articolo 67 della Legge Fallimentare individua quattro diverse categorie di atti per i quali è possibile esperire l’azione revocatoria fallimentare. In particolare: “1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.”

Il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria fallimentare per gli atti ex art. 67 L.F.

Il presupposto soggettivo imprescindibile per esperire l’azione revocatoria fallimentare nei confronti degli atti indicati dall’articolo 76 L.F., è la conoscenza dell’altra parte dello stato di insolvenza del debitore. Tale conoscenza, come precisato dalla Giurisprudenza, può anche essere presunta in base a determinati “indici di insolvenza” come protesti oppure notizie pubblicate su giornali: in questi casi particolari, la conoscenza dello stato di insolvenza deve comunque essere dimostrata.


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