Pignoramenti

Cosa può fare il debitore quando subisce una esecuzione? Opposizione ex art 615 c.p.c.


Opposizione all’esecuzione

Con l’opposizione all’esecuzione, disciplinata dagli art. 615 e 616 c.p.c., il debitore può contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
Oggetto di tale processo, quindi, è l’accertamento dell’esistenza o meno del potere di agire con l’esecuzione forzata.
Potrà, ad esempio, essere eccepita con tale tipo di opposizione la diversità tra il creditore istante ed il creditore effettivo, oppure potrà essere contestata l’inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo esecutivo.
Vediamo nello specifico la disciplina prevista.
 

Legittimazione

Chi può proporre opposizione all’esecuzione?
Sono legittimati a proporre opposizione, quindi legittimati attivi, tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione, pertanto, il debitore, il terzo proprietario del bene pignorato o un soggetto terzo comunque espropriato.
I soggetti, invece, destinatari dell’opposizione, quindi legittimati passivi dell’azione, sono il creditore procedente e i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. 
 

Quando e come si propone

L’opposizione all’esecuzione può essere proposta sia quando l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, sia in seguito quando invero è già iniziata.
Per ciascuna delle due ipotesi è prevista una disciplina differente.
Nello specifico:  
  1. Se l’esecuzione forzata non è ancora iniziata: In questo momento vi è stata solo la notifica del precetto. Non è stato ancora chiesta la notifica del pignoramento e, di conseguenza, non è stato neppure designato il giudice dell’esecuzione. In detta ipotesi, è possibile proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27. Su istanza di parte e solo nel caso in cui concorrano gravi motivi, il giudice sospende l’efficacia esecutiva del titolo. I “gravi motivi” devono essere individuati nel fumus boni juris e nel periculum in mora. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. La ratio di questa previsione, secondo quanto statuito dal Tribunale di Bari con sentenza del 19/7/2016è quella di impedire che l'opponente debba attendere l'inizio dell'esecuzione per sollecitarne la sospensione e, quindi, che egli debba comunque subire gli effetti pregiudizievoli del primo atto esecutivo. Ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. novellato il giudice può sospendere esclusivamente l'efficacia esecutiva del titolo e, ove venisse iniziata l'esecuzione con il pignoramento non potrebbe più controvertersi della sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, bensì esclusivamente dell'esecuzione stessa e la relativa competenza a sospendere l'esecuzione spetterebbe al giudice dell'esecuzione.”
  2. Se, invero, l’esecuzione è già iniziata: Se vi è già stata la notifica dell’atto di pignoramento, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

In ogni caso è bene precisare che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se è stata proposta quando è già stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non avere potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

 

Il Giudice cosa può disporre?

I provvedimenti che il Giudice può statuire sono indicati nell’art. 616 c.p.c., ossia, 
  • se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione: il Giudice fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata; 
  • in caso contrario, il Giudice rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. 
 

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