Pignoramenti

Bene oggetto di comunione tra coniugi: pignorabile per intero


Comunione legale dei coniugi 

La comunione legale dei coniugi è disciplinata dagli art. 177 c.c. e ss.
Detta comunione è il regime che regola i rapporti patrimoniali fra i nubendi in mancanza di una diversa statuizione.
Come noto, costituiscono oggetto della comunione: 
  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  4. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo al matrimonio. 
Ci si è chiesto se, in caso di pignoramento immobiliare di bene oggetto di comunione da parte del creditore particolare di solo uno dei due coniugi, questo bene possa essere esecutato solo per una parte o se debba essere pignorato interamente. 
 

Estensione del pignoramento anche al coniuge non debitore?

Cosa succede in merito alle esecuzioni immobiliari che hanno ad oggetto beni in regime di comunione legale dei coniugi, quando obbligato è solo uno dei due?
A differenza della comunione ordinaria ex art 1100 c.c., la comunione legale dei coniugi è definita quale “comunione senza quote”, ossia i coniugi sono contitolari dell’intero bene. 
Purtroppo, essendo questo tipo di comunione non una comunione per quote in cui ciascuno dei partecipanti può disporre del proprio diritto nei limiti della quota, ma una comunione “a mani riunite”, il creditore particolare di uno dei due coniugi potrà legittimamente pignorare l'intero bene ricadente nel regime di comunione legale, anche se il debito riguarda uno solo dei coniugi.
Il pignoramento dovrà, quindi, essere esteso all’intera proprietà e trascritto contro entrambi i coniugi.
Quanto detto, è stato avvalorato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6230/2016. 
La Corte ha, infatti, affermato che: “per il debito di uno dei coniugi correttamente è sottoposto a pignoramento per l’intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino all’aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente originaria  non solo di caducare tali atti, ma pure di separare per quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene , ma per esigenze di giustizia ed all’atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola.”
Ciò detto, è bene precisare che lo scioglimento della comunione legale relativamente al bene oggetto di esecuzione, avverrà con la vendita o l’assegnazione del bene e si perfezionerà a seguito dell’emanazione del decreto di trasferimento da parte del Giudice. 
 

Tutela del coniuge non debitore – restituzione di parte del ricavato

In che modo la legge tutela il coniuge non debitore?
Come anticipato, il Legislatore ha previsto la possibilità, per il coniuge non debitore, di percepire, in sede di distribuzione del ricavato della vendita, la metà del ricavato (al lordo delle spese di procedura) della vendita del bene. 
Il coniuge non debitore non potrà pretendere, quindi, che l’espropriazione si limiti a una porzione del bene o a una quota ideale, ma i creditori dovranno riconoscergli una somma in denaro pari alla metà della proprietà. 
 
 

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