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Vendite fallimentari, è ammesso anche il rent to buy


Una recente enunciazione del Tribunale di Bari ha apportato una gradevole ventata di novità nel mondo delle vendite fallimentari, già di per se recentemente rivisto in termini di maggiore dinamismo. Stando a quanto dichiarato dal tribunale, infatti, la formula del rent to buy potrà essere utilizzata anche alle vendite di natura fallimentare, agevolando ulteriormente la vendita degli immobili messi all’asta a seguito di una procedura, appunto, fallimentare.

Cosa è il rent to buy

Di recente introduzione nel nostro panorama, il rent to buy è un particolare tipo di contratto di locazione finalizzato al successivo acquisto. In altri termini, questo contratto permette al conduttore (che in questo caso riveste anche il ruolo di colui che andrà ad acquistare l’immobile) di poter utilizzare il bene fin dal giorno in cui siglerà il contratto, dietro versamento di un acconto. Successivamente, verrà versato un canone periodico al proprietario, corrispondente ad ogni periodo di utilizzo. Il conduttore del bene potrà così trarre immediato beneficio dal bene e utilizzare le detrazioni fiscali associate ai contratti di locazione.

Terminato il periodo contrattuale, fissato nella fattispecie in esame in 36 mesi, il conduttore si impegnerà all’acquisto dell’immobile: i canoni versati – o parte di essi – verranno sottratti dal prezzo di acquisto. Si procederà pertanto all’esecuzione del rogito a nome del nuovo proprietario (colui che, in altri termini, fino al rogito ricopriva il ruolo di conduttore).

I vantaggi del rent to buy nelle vendite fallimentari

I vantaggi del rent to buy possono essere ben trasferite nelle vendite fallimentari. In prima istanza, colui che è interessato ad acquisire la disponibilità del bene può farlo senza necessariamente ricorrere a un mutuo: avrà dunque più tempo per poter effettuare tale richiesta e, nel contempo, iniziare a versare i canoni di locazione che abbasseranno l’importo del controvalore di acquisto. Oltre a poter essere effettuata pur in assenza di immediata liquidità da parte del compratore, la procedura permette di infatti di ridurre gradualmente l’importo da richiedere alla banca grazie ai canoni di locazione che saranno versati durante il periodo di 36 mesi.

E nell’ipotesi in cui il conduttore, al termine di tale periodo di prova, scelga di non esercitare il diritto all’acquisto? In questa ipotesi, gli verrà liquidato un importo pari al 30% dei canoni mensili versati, mentre il rimanente sarà trattenuto a titolo di risarcimento. Nell’ipotesi di inadempienza del conduttore, verranno inoltre restituiti i canoni con gli interessi legali.

Insomma, il rent to buy, che ancora non ha preso particolare piede nel nostro territorio, si appresta a introdurre la propria discreta presenza anche nel mondo delle vendite fallimentari, nella speranza che possa consentire una più rapida ricollocazione degli immobili sul mercato. Rimane tuttavia da comprendere quanto, nella concreta realtà, la nuova formula di locazione con successivo acquisto troverà spazio all’interno dei tribunali. Per saperlo, non possiamo che attendere i prossimi mesi, monitorandone l’effettiva fruizione…


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