L’asta giudiziariaè lo strumento giuridico per eccellenza utilizzato per finalizzare ed effettuare la vendita forzata di un bene. Il Legislatore italiano stabilisce, infatti, che il creditore di una persona fisica o di una persona giuridica gravata da debiti insoluti, può “aggredire” i loro beni dando avvio alla procedura esecutiva che culmina con la vendita forzata del bene e con la distribuzione della somma ricavata.
Attraversol’asta giudiziaria, i creditori riescono a soddisfare i propri interessi e, nello stesso tempo, l’acquirente ottiene gli stessi diritti sul bene venduto che spettavano al debitore (persona fisica o giuridica) che ha subito l’espropriazione forzata. Sono fatti, ovviamente, salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Asta giudiziaria: le modalità di vendita
L’articolo 529 del codice di procedura civilestabilisce che, decorsi dieci giorni dal pignoramento (il termine è previsto dall’articolo 501 del codice di procedura civile),“il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione. Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.”
Sull’istanza di vendita, il Giudice decide con decreto. In particolare,l’asta giudiziariapuò essere effettuata attraverso due distinte modalità di vendita. Il nostro ordinamento giuridico prevede, infatti, lavendita con incanto e la vendita senza incanto.Entrambe le modalità di vendita differiscono sia nella fase relativa alla presentazione dell’offerta sia allo svolgimento della vendita stessa. Nel paragarfo che segue esamineremo, più nel dettaglio,le attività prodromichealla realizzazione della vendita senza incanto.
Asta giudiziaria: la vendita senza incanto preliminare rispetto alla vendita con incanto
Il nostro Legislatore prevede – attraverso la legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 – che la modalità dellavendita senza incantosia quella da adottarein maniera preliminare. Ciò vuol dire che lavendita senza incantoviene sempre adottata, ovviamente a patto che non vi siano opposizioni in merito. E’ bene evidenziare, infatti, che si ricorre alla vendita con incanto soltanto in subordine ovvero quandol’asta giudiziaria con vendita senza incantonon abbia ottenuto nessun risultato.
Asta giudiziaria, la vendita senza incanto: modalità
L’articolo 570 del codice di procedura civilestabilisce tutte le attività prodromicheall’asta giudiziaria con vendita senza incanto.In particolare, la citata norma stabilisce che: “Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione, degli estremi previsti nell’articolo 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.”
Il successivoarticolo 571 c.p.c.stabilisce che chiunque vi abbia interesse può partecipareall’asta giudiziaria, tranne il debitore.La citata norma, poi, indica le modalità con cui deve essere formalizzata l’offerta di acquisto. In particolare:“L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.”
L’offerta, inoltre, non è efficace se è“inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.”
E’ bene precisare che l’offerta presentata per partecipare all’asta con vendita senza incanto è irrevocabile – ai sensi dell’art. 571 c.p.c.- se“2) il giudice ordini l'incanto; 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.”
Nellavendita senza incanto,poi, l’offerta dovrà essere presentatain busta chiusasulla quale il cancelliere ricevente dovrà indicare: “il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.”
Se, inoltre, la cauzione deve essere versata mediante assegno circolare,“lo stesso deve essere inserito nella busta”.
Tutte lebuste contenenti le offertevengono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.