Legge Fallimentare

Vendita dell'azienda fallita


Vendita dell'azienda fallita

Vendita dell’azienda del fallito o di un suo ramo

La vendita dell’azienda dell’imprenditore-fallito o di un suo ramo è disciplinata dall’art. 105 della l.f. Si seguono le modalità previste dall'art. 107 l.f., in altre parole si lascia al curatore la scelta della modalità competitive attraverso cui vendere l'azienda, e la stima del suo valore. Il contratto di cessione dell’azienda deve essere provato per iscritto e deve essere iscritto all’interno del registro delle imprese.

Circa i rapporti di lavoro esistenti, ci si può accordare con i rappresentanti dei lavoratori, all’interno delle consultazioni sindacali, il trasferimento solo parziale dei lavoratori che sono alle dipendenze dell’acquirente, nonché le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro. Se l’accordo manca si applica la disciplina prevista dall’art. 2112 del c.c., andando a proseguire i rapporti che già esistono con l’acquirente.

Relativamente ai debiti dell’azienda ceduta, salvo accordi diversi ogni responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento, e ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 2560 c.c. Nel caso di cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, l'alienante, all’interno della procedura di fallimento, non è responsabile per i debiti come dispone l'art. 2560 c.c.

 

(Segue)

Parte 5


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