La vendita dell’azienda non sempre soddisfa le esigenze dei creditori. In questo caso il curatore può vendere anche singoli beni aziendali o del fallito, che si tratti di beni mobili, immobili o crediti. L’articolo fondamentale è il 107 l.f., il quale prevede che:
Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati
In generale il curatore deve seguire questa regola per le vendite e gli atri atti di liquidazione, e la regola dell'art. 107 l.f. è anche richiamata in caso di vendita di azienda (art. 105 l.f. comma 2).
In via generale il curatore dovrà, quindi, usare delle procedure che siano competitive. La formula può creare alcune difficoltà, in quanto, in questo modo si abbandona il criterio in base al quale si faceva riferimento alle procedure di vendita del processo civile esecutivo. Il curatore potrà, così, avere una maggiore scelta rispetto alle vendite "con o senza incanto" del codice di rito, potendo scegliere anche altre modalità, come offerte private. Il curatore ha, però, un margine limitato dall’obbligo di procedere alla vendita attraverso una scelta di soggetti in competizione tra loro.