Legge Fallimentare

Vendita dei beni del fallimento


La vendita dei beni del fallito

Due possono essere le modalità di vendita dei beni del fallito: la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco; liquidazione dei singoli beni del fallito, che non possono essere alienati in blocco.

Prima della vendita, si potrebbe comunque affittare l'azienda o un suo ramo, (art. 104 bis l.f.). Tale affitto è di solito usato per concedere un diritto di prelazione all'affittuario in merito alla azienda del fallito.

Su tutte le attività di vendita vi è l'attività di controllo del giudice delegato, che può arrivare a sospendere l'attività di vendita, ma non di sua iniziativa, ma su istanza degli interessati; vediamo l'ipotesi regolata dall'art. 108 l.f.

L’attività di vendita viene sospesa su istanza del fallito, comitato dei creditori o di altri interessati, rivolta al giudice delegato. Una volta sentito il parere motivato del comitato dei creditori, se il giudice delegato ritiene che ricorrano gravi e giustificati motivi, sospende le operazioni con decreto motivato.

Al giudice delegato devono essere poi rivolte le istanze dirette ad impedire che la vendita, già effettuata, si perfezioni. In questo caso gli istanti ritengono che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato; la decisione è presa dal giudice secondo quanto abbiamo già visto.

 

(Segue)

Parte 4


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