Asta Giudiziaria

Vendita con e senza incanto in asta giudiziaria


L’asta giudiziaria è lo strumento giuridico per eccellenza utilizzato per vendere – in maniera forzata – un bene. L’asta è lo strumento tipico invocato dai creditori per soddisfare i loro interessi: con la vendita all’asta giudiziaria del bene espropriato e con la conseguente distribuzione della somma ricavata, i creditori potranno finalmente attuare le loro pretese. Parallelamente, l’acquirente (ovvero chi riesce ad aggiudicarsi il bene oggetto di asta giudiziaria) ha la possibilità di ottenere i diritti sul bene che, prima della vendita, spettavano al soggetto che ha subito l’espropriazione.

Asta giudiziaria: le modalità previste dalla Legge

Due sono le tipiche modalità con cui possono essere svolte le aste giudiziarie: vendita con incanto e vendita senza incanto.

E’ importante sottolineare che l’intento del Legislatore è quello di utilizzare la modalità senza incanto in via preliminare.

Lo stabilisce proprio la legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 che prevedono espressamente che la vendita senza incanto debba essere eseguita in maniera preliminare. Solo in subordine e solo nel caso in cui l’asta giudiziaria senza incanto non abbia ottenuto alcun risultato, si potrà effettuare la vendita con incanto.

Fatta questa dovuta precisazione, nei paragrafi che seguono esamineremo le due diverse tipologie di vendita.

Asta giudiziaria: la vendita senza incanto

Partiamo dalla vendita senza incanto, disciplinata dagli articoli 570 e seguenti del codice di procedura civile. Chiunque voglia partecipare alla vendita senza incanto, deve presentare la propria offerta d’acquisto in busta chiusa e depositarla in Cancelleria. Nella stessa busta si dovrà indicare il prezzo, il modo di pagamento, il tempo e qualsiasi altro elemento che sia utile per il Giudice alla valutazione dell’offerta.

Le buste così presentate e depositate in Cancelleria saranno aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte. L’udienza si tiene alla presenza di tutti gli offerenti.

Il Giudice dell’Esecuzione decide sull’offerta dopo aver sentito i creditori iscritti non intervenuti e le parti. Il Giudice provvede ad accogliere l’offerta se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto.

Il Giudice non può, invece, accogliere l’offerta se è inferiore al citato valore oppure se vi è il dissenso del creditore procedente. L’offerta non viene accolta anche se il Giudice ritenga che vi siano possibilità concrete di realizzare un risultato migliore con la vendita all’incanto.

In particolare, viene indetta una gara tra gli offerenti nel caso in cui vi siano più offerte valide. In tal caso, il prezzo a base d’asta è rappresentato dal valore dell’offerta più alta.

Inoltre, se l’asta giudiziaria non può avere luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il Giudice ben potrà disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure potrà ordinare la vendita all’incanto.

Una volta conclusasi la vendita, il Giudice dell’esecuzione emana un decreto con cui stabilisce ed indica le modalità di versamento del prezzo ed il termine entro il quale l’aggiudicatario deve effettuare tale pagamento.

Asta giudiziaria: la vendita con incanto

La seconda modalità di vendita prevista nel nostro ordinamento è quella “all’incanto” disciplinata dagli articoli 576 e seguenti del codice di procedura civile. Nella vendita all’incanto si assiste ad una vera e propria gara “in tempo reale” tra gli offerenti.

In particolare, il Giudice si pronuncia con ordinanza fissando le modalità con cui sarà effettuata la vendita, il prezzo base dell’incanto nonché il giorno e l’ora dell’asta, l’ammontare della cauzione, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte e le modalità e il termine entro cui deve essere depositato il prezzo.

Le offerte presentate in sede di asta giudiziaria non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta. Ovviamente, ogni offerente non è più vincolato dalla propria offerta se essa è stata superata da un’altra.

Nella vendita all’incanto, si aggiudica il bene oggetto di asta giudiziaria colui che ha effettuato l’offerta più alta.

Il decreto con il Giudice dispone il trasferimento del bene oggetto di asta giudiziaria non solo trasferire la proprietà all’aggiudicatario ma cancella anche tutti i gravami (come ipoteche e pignoramenti) eventualmente presenti sul bene stesso. In virtù di questa particolare conseguenza prodotta dal decreto di trasferimento, si parla di “effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”. Infine, ai sensi dell’articolo 586 del codice di procedura civile,Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto [disp. att. 164]. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.”


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