Ipoteca

Valori sproporzionati e danno da stress


Per l'esecuzione forzata esattoriale la legge è molto chiara. Si impedisce, infatti, ad Equitalia, di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore che abbia un credito a disposizione sotto i 20.000 euro. Se si iscrive ipoteca, tuttavia, il pignoramento non può essere effettuato se siamo di fronte alla prima e sola casa in cui risiede il contribuente e, in presenza di altri immobili, e in presenza di altri immobili, se il debito di cui presenta richiesta lo stato è meno di 120.000 euro.
Una sintesi sulla esecuzione forzata esattoriale: l’ipoteca può essere effettuata anche sulla prima abitazione di residenza, per debiti che non sono sotto a 20mila euro; il pignoramento si può effettuare solo se il debitore possiede più di un immobile iscritto ad ipoteca, e che il credito di Equitalia, in totale, superi i 120 mila euro.
Se ci sono tutti gli elementi per poter iscrivere ipoteca, Equitalia può iscrivere ipoteca in ogni caso e dunque senza necessità di valutazione della misura. Discrezionalità, però, non deve essere arbitrarietà. E dunque, se non ricorrono certi requisiti, l'iscrizione dell'ipoteca può essere contestata per eccesso di potere.

L'orientamento di alcuni giudici prevede l'annullamento dell'ipoteca in alcune ipotesi

Ci sono dei giudici, che sebbene in pochi, hanno deciso di annullare l'ipoteca in alcune ipotesi che hanno creato dei veri e propri precedenti: se il credito che va tutelato ha un importo non rilevante e si sarebbe dovuto casomai inviare meramente un sollecito di pagamento; se c'è una discrasia tra credito che si vanta e valore reale dell'immobile; la comunicazione non ha al suo interno elementi che giustifichino il tutto né in merito alla necessità, né relativamente alla misura scelta.
Simili ragionamenti possono essere fatti quando l'agente per la riscossione utilizza in via sincronica – e la cosa è del tutto legale – misure diverse per poter tutelare il proprio credito. Può accadere, infatti, che venga iscritta un'ipoteca e, allo stesso modo, che venga richiesto un fermo dell'automobile. In tal caso, la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha ritenuto che l'esattore ponga in essere in questi casi un comportamento eccessivo.

Le novità introdotte dal Governo Letta hanno trasformato la procedura d'iscrizione a favore del debitore

Il Governo Letta ha trasformato la procedura d'iscrizione ampliano le garanzie nei confronti del debitore, introducendo limiti in quantità per l'iscrizione. Dunque, gli orientamenti dei giudici ben potrebbero essere più stretti.
La recente riforma della giustizia ha inserito un principio fondamentale in materia di proporzioni tra esecuzione forzata e credito da far valere. Ovvero, se, relativamente all'esecuzione forzata, il giudice constata sulla base di un sollecito del debitore che presenta istanza, che non è più possibile avere un soddisfacimento in ragione delle pretese de creditori, in virtù dei costi delle procedure, della possibilità di liquidare i beni, e di un'eventuale valore di realizzo, in quel momento deve estinguere in via definitiva la procedura, inviando a casa il creditore, così rimasto insoddisfatto, per giuste ragioni.

In alcuni casi i giudici hanno riconosciuto ai debitori il risarcimento da stress

Ci sono alcune situazioni in cui i tribunali hanno risconosciuto nei confronti dei debitori la possibilità di richiedere avverso Equitalia, un risarcimento danni da fatto illecito, in caso di iscrizione illegittima di ipoteca. Non vi sono dubbi sul fatto che una delle ipotesi in cui chiedere un risarcimento del danno è quello in cui Equitalia iscrive l'ipoteca sulla base di una cartella che non è stata mai notificata o addirittura lo è stata ma oltre i termini previsti dalla legge.
La Cassazione sostiene che il risarcimento, in tali casi, sia necessario in tutte le ipotesi dove l'Esattore ha violato i principi di correttezza, buona amministrazione ed imparzialità. Importanti limiti dell'azione di quest'ultimo. In questi casi il contribuenete deve dimostrare che ha subito un danno di carattere economico o non patrimoniale. Circa un anno fa un giudice ha risarcito il danno biologico cagionato dallo stato di stress sprigionatosi e diffusosi a causa della iscrizione di un'ipoteca illegittima.
In altre ipotesi è accaduto che il danno dovuto ad una illegittima iscrizione dell'ipoteca, posta in essere sulla base di avvisi di accertamento di per sé nulli, non abbia bisogno di alcuna dimostrazione innanzi al giudice al fine di ottenere un risarcimento danni. La prova si deve basare solo sulla dimostrazione della lesione che è stata subita e quindi della sua gravità, in modo da prevedere un risarcimento congruo. Il contribuente, debitore, che sostiene di aver subito un danno da ipoteca illegittima può avviare una causa civile presso il giudice ordinario.


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