Effetti del fallimento per il fallito parte 3
Ulteriori effetti personali ed incapacità del fallito
Gli obblighi a carico del fallito che derivano dal fallimento, in caso di eventuale cambiamento di residenza o domicilio: l'imprenditore di cui è stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti che sono soggetti alla procedura del fallimento devono comunicare al curatore i cambiamenti relativi alla propria residenza o al proprio domicilio; tale obbligo è penalmente sanzionato ai sensi degli articoli 220 e 226 l.f.
Obblighi a carico del fallito derivanti dal fallimento - il dovere di presentarsi: in caso di necessità di informazioni e chiarimenti per poter gestire la procedura, il debitore o gli amministratori o i liquidatori della società o gli enti che sono soggetti alla procedura del fallimento devono presentarsi di persona al giudice delegato, al curatore, al comitato dei creditori. Se tuttavia insorge un legittimo impedimento o un giustificato motivo, il giudice in questo caso può autorizzare l’imprenditore o il legale rappresentante della società o gli enti soggetti alla procedura del fallimento a comparire attraverso il mandatario. Tale obbligo è sanzionato penalmente ai sensi degli articoli 220 e 226 della l.f.
Obbligo di deposito delle scritture contabili e elenchi dei creditori: Il contenuto della dichiarazione di fallimento ordina al fallito di depositare entro 3 giorni i bilanci, le scritture contabili, gli elenchi dei creditori, ai sensi dell’ art. 16 l.f. n. 3. Anche tale obbligo è penalmente sanzionato ai sensi degli articoli 220 e 226 l.f.
Le incapacità che derivano dal fallimento: la sentenza di fallimento comporta a carico del fallito le incapacità previste dal codice civile e dalle leggi speciali.