Pignoramenti

Ulteriore specificazione sul pignoramento presso terzi


Le tre forme di pignoramento esistenti

La fase esecutiva comincia con l’atto di pignoramento.
Esistono tre forme di pignoramento: pignoramento dei beni mobili; pignoramento dei beni immobili e pignoramento presso terzi.
Pignoramenti di beni mobili: hanno ad oggetto i beni come il denaro, i gioielli e i beni mobili purché non siano indispensabili per il sostentamento del soggetto o che non rivestano un alto valore morale.
Pignoramento dei beni immobili: vi rientrano i beni cosiddetti stanziali come casa e abitazioni in genere.
Pignoramento presso terzi: ricadono lo stipendio o la pensione, quasi sempre accreditati su conto corrente.

Il pignoramento verso terzi e l’art. 545 c.p.c.

Norma di riferimento è l’art. 545 c.p.c. nella quale sono indicate le condizioni di pignorabilità dello stipendio, ovvero:le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Tribunale o da un Giudice da esso delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Modus operandi e pignoramento dello stipendio o della pensione

Il pignoramento presso terzi è la forma di pignoramento più comune. Prevede che il creditore, per vedere soddisfatti i propri diritti verso il debitore, si rivalga su di un terzo soggetto nei confronti del quale lo stesso debitore vanta dei crediti. La legge riconosce al creditore la possibilità di richiedere una parte dello stipendio del debitore direttamente al datore di lavoro e se si tratta di pensione all’ente previdenziale.
Se il pignoramento ha ad oggetto lo stipendio o la pensione vi sono dei limiti e delle norme ad hoc da rispettare.
La legge vieta il pignoramento totale dello stipendio o della pensione.

Perché la legge vieta il pignoramento totale dello stipendio o della pensione

Il divieto è giustificato dal fatto che ciò condurrebbe alla crisi o meglio metterebbe a rischio la sopravvivenza del soggetto percettore e delle persone a suo carico. La legge prevede, infatti, la possibilità di pignorare stipendio o pensione nella misura di un quinto.
Tale percentuale del quinto ha subito delle variazioni in base al reddito del singolo individuo. Difatti chi percepisce uno stipendio o una pensione fino ad € 2.500,00 la percentuale pignorabile è di un decimo; chi percepisce uno stipendio o una pensione tra € 2.501,00 e € 5.000,00 la percentuale è di un settimo; mentre è di un quinto per chi percepisce uno stipendio superiore a € 5.000,00.
Le percentuali si applicano solo per debiti di natura esattoriale; in tutti gli altri casi la percentuale pignorabile è quella di un quinto.
Va detto che la finanziaria può procedere al pignoramento nella misura di un quinto e che il pignoramento dello stipendio può essere evitato sì, ma in assenza di debiti.


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