Legge Fallimentare

Udienze ed ordinanza nel procedimento sommario di cognizione


Udienze ed ordinanza nel procedimento sommario di cognizione

<p'> Ai sensi dell’art 702-ter all'udienza di comparizione il giudice deve preliminarmente accertare che sussistano i presupposti del procedimento sommario di cognizione e, qualora rilevi che la domanda principale o quella riconvenzionale non rientrino tra quelle previste dall’art.702-bis, la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile.

<p'> Ci potrebbero essere questioni processuali rilevabili d’ufficio (competenza o difetto di giurisdizione). Dopodiché, il giudice dovrà andare a verificare, attraverso un giudizio prognostico, se le difese svolte dalle parti richiedano o meno un’istruzione sommaria. Se la valutazione è negativa, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ordina che il processo segua con rito ordinario, fissando l’udienza di trattazione ex art. 183. Al contrario, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, provvede nel modo che ritiene più opportuno e accoglie o rigetta la domanda, con la massima discrezionalità.

L'art. 702-ter prende in considerazione esclusivamente la domanda riconvenzionale. Se è solo tale domanda ad escludere un'istruzione sommaria, ciò non impedisce di utilizzare il rito speciale per la domanda principale, poiché il giudice deve disporre la separazione delle cause e far proseguire nelle forme ordinarie la sola causa riconvenzionale.

Tuttavia ciò si allontana dal principio ex art. 40 per cui la diversità del rito non può mai precludere la realizzazione del simultaneus processus.

Parte della dottrina ritiene che l'art. 702-ter debba interpretarsi in senso riduttivo, limitando il potere di separazione alle ipotesi in cui il legame tra causa principale e quella riconvenzionale sia più labile, trattandosi di domande connesse per titolo e tra loro compatibili.

Al contrario quando la connessione si configuri in termini di incompatibilità, l'impossibilità di trattare con rito sommario alcuna delle cause imporrebbe di ricondurre al rito ordinario anche l'altra. Ove si accolga tale soluzione, deve trovare applicazione anche nel caso di connessione tra cause che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica e cause attribuite, invece, alla decisione del collegio.

L'ordinanza che definisce il procedimento è equiparata ad una sentenza poiché: provvede in ogni caso sulle spese del procedimento; è provvisoriamente esecutiva, se di condanna; costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione nei registri immobiliari; è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., cioè ad acquisire, qualora non sia tempestivamente impugnata, la stessa stabilità ed autorità di una sentenza passata in giudicato.

L’ordinanza può essere presa in qualunque momento.


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