Legge Fallimentare

Tribunale Fallimentare | parte 4


Il tribunale fallimentare - parte 4

La competenza per materia

Stando all’art. 24 della l.f. il tribunale dichiarante il fallimento, è altresì competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano. Dobbiamo ritenere si tratti di azioni che trovano la propria causa nel fallimento.

La competenza del tribunale fallimentare subentra quando l’azione che è esercitata trova nel fallimento la sua ragione principale. E’ un’azione che in assenza del fallimento non sarebbe esercitata. Sono di competenza del tribunale: le azioni revocatorie, le azioni di simulazione di negozi, le impugnazioni previste nella legge fallimentare che spettano al tribunale, la responsabilità nei confronti del curatore.

Se, invece, il curatore agisce per recuperare un credito già presente nel patrimonio del fallito, in questo caso tale azione è il frutto di un evento esterno al fallimento, l’intervento del curatore si deve al fatto che tra il credito del fallito e la riscossione, vi è stato il fallimento. La competenza seguirà i normali criteri.

In caso poi di rapporti che erano già nel patrimonio dell’imprenditore prima del fallimento, anche questi verranno attratti dalla competenza del tribunale fallimentare, pur non avendo causa nel fallimento, tuttavia in questo essi trovano disciplina.

Per quanto riguarda i crediti da lavoro, l’art. 24 l.f. non li menziona espressamente come rientranti in tale competenza. Come bisogna comportarsi in merito a questi ultimi?

 

 

(Segue)

Parte 3


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