L’Unione Europea risponde in merito al fallimento: è il giudice del centro di interessi della società a decidere. Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 20.10.2011 n° C-396/09. Antefatto.
La Corte di giustizia della comunità europea è intervenuta in materia di società, andando ad individuare la nozione di centro di interessi in modo diverso rispetto ai giudici della nostra Cassazione.
In questo caso la società Interedil, s.r.l di diritto italiano con sede a Monopoli, aveva trasferito la propria sede statutaria a Londra il 18 luglio luglio 2001, risultando nella medesima data cancellata dal registro delle imprese dello Stato italiano.
Dopo il trasferimento della sede l’Interedil è stata iscritta nel registro delle società del Regno Unito con la dicitura FC, ovvero Foreign Company). Successivamente, questa è stata poi cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito in data 22 luglio 2002, in quanto acquisita da parte del gruppo britannico Canopus.
Il 28 ottobre 2003, Banca Intesa aveva chiesto al Tribunale di Bari di avviare una procedura di fallimento dell’Interedil che, tuttavia, ne ha contestato la giurisdizione, a causa del trasferimento della sua sede statutaria nel Regno Unito. Infatti solo i giudici britannici erano competenti ad aprire una procedura d’insolvenza. L’Interedil chiedeva sul punto preliminarmente una statuizione della Corte di Cassazione. Nonostante questo, il 24 maggio 2004 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento di Interedil senza attendere la decisione, poi risultata favorevole alla giurisdizione italiana, della Cassazione. Successivamente, però, sempre il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello, in virtù dei dubbi sulla pronuncia della Suprema corte ha sollevato la questione innanzi ai giudici europei.