Bancarotta

Tenuta irregolare delle scritture contabili


Successivamente alla sentenza di fallimento è stato spesso riscontrato che le scritture contabili obbligatorie sono state tenute irregolarmente o addirittura, non sono state del tutto tenute.

La crisi d’impresa che conduce alla bancarotta

L’inizio della crisi d’impresa conduce spesso l’imprenditore o gli amministratori della società, alcune volte per mera leggerezza, altre come scelta conscia, a trascurare la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Sovente accade, dunque, che successivamente alla dichiarazione di fallimento il curatore non riesca a rinvenire le scritture contabili relative a periodi di tempo più o meno lunghi. Questa circostanza porta all’avviamento di un procedimento penale in capo all’imprenditore (o all’amministratore) che può condurre a gravi e importanti conseguenze per il soggetto interessato, come potremo vedere meglio nell’approfondimento a seguire.

Breve focus sul reato di bancarotta fraudolenta documentale

Il primo comma dell’articolo 217 della Legge Fallimentare al numero 2 descrive a chiare lettere il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Nello specifico la citata disposizione normativa va ad individuare due differenti fattispecie delittuose che si occupano di integrare la fattispecie di reato: la sottrazione, distruzione e falsificazione, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili con lo scopo di procurare un ingiusto profitto o un pregiudizio ai creditori; la tenuta irregolare dei libri e delle scritture contabili in modo da rendere non possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale o del movimento degli affari.
Va sottolineato che la giurisprudenza costante richiede nel caso della prima fattispecie la sussistenza del requisito del dolo specifico. La condotta del soggetto deve essere diretta, dunque, a ottenere un ingiusto profitto o a arrecare un pregiudizio ai creditori.
Per la seconda fattispecie, invece, è sufficiente la presenza del dolo generico. E’ sufficiente, quindi, che il soggetto con il suo comportamento “accetti il rischio” di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale e degli affari compiuti. Va sottolineato che questa ricostruzione fa sì che sia più facilmente integrabile la fattispecie di reato. Starà agli imprenditori e agli amministratori porre massima attenzione, anche di fronte all’elevata pena edittale prevista per il delitto in esame (da 3 a 10 anni di reclusione).

Il caso di bancarotta fraudolenta documentale posto all’attenzione della Corte di Cassazione sezione penale con la sentenza numero 15.837 del 05.04.2013

Qui di seguito esamineremo una recente pronuncia della Suprema Corte. Il caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione aveva ad oggetto un procedimento penale intentato avverso l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata. La Corte di Appello aveva comminato all’amministratore unico della s.r.l. una condanna per bancarotta fraudolenta documentale a causa della mancata consegna alla curatela fallimentare di un gran numero di scritture contabili obbligatorie (come, ad esempio, schede di mastro, prima nota e fatture emesse e ricevute) riguardanti ampi archi temporali di riferimento.
L’amministratore unico ha proposto ricorso per cassazione affermando che la propria condotta, non intenzionale e di carattere meramente omissivo, fosse da incasellare nell’ambito della bancarotta semplice documentale e pertanto il reato fosse, ormai, prescritto. L’amministratore unico ha sostenuto, inoltre, che l’irregolare tenuta delle scritture contabili fosse, in realtà, imputabile al professionista esterno incarico dalla società.

La decisione della Suprema Corte in merito al reato di bancarotta fraudolenta documentale

La Suprema Corte ha rigettato i motivi d’impugnazione del ricorrente affermando che:

  • il reato di bancarotta fraudolenta documentale, secondo quanto stabilito dalla seconda parte dell’articolo 216 c. 1 numero 2) L.F., è caratterizzato dal dolo generico, riprendendo quanto pacificamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità in molteplici decisioni. La sussistenza del reato non richiede, dunque, un comportamento intenzionale, ma sarebbe sufficiente l’ accettazione del rischio di rendere con la propria condotta non ricostruibile il patrimonio aziendale; a nulla dunque valeva l’affermazione dell’amministratore unico, avendo egli con la propria condotta omissiva, accettato il rischio che l’ipotesi di reato si verificasse;
  • la presenza di un professionista esterno, al quale la società aveva affidato la tenuta della contabilità della società non è rilevante, giacché il professionista aveva agito presumibilmente sulla base dei dati e dei documenti forniti dalla società medesima. Deve essere aggiunto, inoltre, che una tale presunzione non era stata superata dal ricorrente durante giudizio di merito intercorso.

News correlate


La bancarotta semplice e fraudolenta
Notizie > Bancarotta





I reati commessi dal fallito: la bancarotta
Notizie > Bancarotta