Liquidazione Coatta Amministrativa

Tassazione redditi finanziari ed applicazione imposta sostitutiva


Nella fase di liquidazione coatta amministrativa, sul risultato della gestione maturato su ciascun conto individuale, i commissari liquidatori di una S.I.M. in liquidazione andranno ad applicare lo stesso regime fiscale al quale era sottoposto il patrimonio gestito prima dell'inizio della procedura prevista. Tale è la soluzione alla quale è giunta l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 19/E del 13 febbraio 2014.

L'Ufficio, infatti, era stato contattato per poter fornire chiarimenti in merito all’applicazione, o meno, dell'imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione di una società di intermediazione mobiliare, maturato durante la procedura di liquidazione, nel caso di opzione al regime di risparmio gestito da parte dei contribuenti, avvenuto prima dell'inizio della procedura.

Cercheremo, dunque, di capire quali sono regimi di imposizione dei redditi di natura finanziaria ai fini dell'applicazione della ISOS (imposta sostitutiva).

I regimi di imposizione dei redditi da capitale e dei redditi diversi che prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva e che il contribuente può scegliere sono:

il regime della dichiarazione (risparmio individuale);

il regime del risparmio amministrato;

il regime del risparmio gestito (individuale o collettivo).

In base al tipo di rapporti tra intermediario finanziario e risparmiatore per la custodia dei risparmi, si applica l’uno o l’altro. Rispetto al secondo e al terzo, vediamo che è l’intermediario finanziario ad occuparsi degli adempimenti fiscali in vece del contribuente.

Il regime della dichiarazione

Nello specifico, il contribuente che non ricorre ad un intermediario finanziario, si applica il regime della dichiarazione. In tal caso, sui redditi da capitale (da non dichiarare ai fini IRPEF) si applica la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Sui redditi diversi, invece, dove ognuno deve essere dichiarato in sede IRPEF, si applica un’imposta del 20% sulle plusvalenze nette e sui redditi netti nell'esercizio di sua realizzazione.

In questo caso, il contribuente provvede a determinare la base imponibile, andando a calcolare l'imposta e compilando un apposito quadro in sede dichiarativa.

Il risultato negativo può essere riportato negli esercizi successivi non oltre il quinto.

Il regime del risparmio amministrato

Se si ricorre ad un intermediario, si può provvedere all’applicazione di tale regime, dove la tassazione dei redditi da capitale è la stessa rispetto a quella del regime della dichiarazione. Per ciò che concerne i redditi diversi, invece, con il regime del risparmio amministrato si preleva su ciascun provento o plusvalenza realizzata al netto, un’imposta sostitutiva del 20%. Questi redditi non vengono dichiarati in sede Irpef.

Il risultato negativo può essere riportato negli esercizi successivi non dopo il quinto.

Il regime del risparmio gestito

Se il risparmiatore sceglie, invece, una gestione individuale o collettiva del patrimonio il contribuente potrà indirizzarsi verso il regime del risparmio individuale o collettivo gestito.

In quello individuale, sui redditi da capitale e su quelli diversi si applica un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione maturato nell'esercizio, con una compensazione tra risultati della gestione positivi e negativi nell'anno in corso e nei successivi, non oltre il quarto.

Nel regime gestito collettivo, d'altra parte, si va ad applicare un'imposta sostitutiva del 20% sui proventi che, all'atto del rimborso o del riscatto delle quote, il risparmiatore va a percepire, piuttosto che su quanto distribuisce periodicamente.

In tale regime, inoltre, i risultati negativi della gestione possono compensare quelli positivi nei successivi esercizi illimitatamente, anche attraverso altri fondi che sono gestiti dallo stesso intermediario.