In questo articolo cercheremo di capire cosa può accadere se la domanda di risarcimento dei danni è fondata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori. La Cassazione si era già espressa con la sentenza n.15 del 2007, Sezioni Unite, ribadendo la pronuncia già commentata. In questo ultimo caso la controversia ha ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo che non dipende affatto dal rapporto tributario, anzi. Questa sarebbe, di conseguenza, devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo essere, dunque, riportata ad una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, fanno, invece, parte della giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.
La controversia di cui stiamo trattando è stata sottoposta, dunque, all’esame della Corte Suprema. La questione riguardava il mancato perfezionamento della vendita di un immobile, dovuto all’iscrizione di un’ipoteca, della quale il venditore non era a conoscenza, ma ne era del tutto all’oscuro. Stando al contenuto della vicenda, non gli erano stati notificati, infatti, gli atti impositivi presupposti.
Cosa aveva fatto, dunque, quest’ultimo? Una volta convenuto dal promissario acquirente, chiamava in garanzia la Montepaschi SE.RI.T. S.p.A, sostenendo che avesse agito, nell'iscrivere ipoteca, con negligenza, imperizia, imprudenza e violazione di legge.
Era stata, inoltre, eccepito, in via del tutto preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario.
Cosa ha statuito a riguardo la Corte di Cassazione?
Stando a quest’ultima, la domanda proposta nei confronti del concessionario non concerne il rapporto tributario, ma riguarda il comportamento tenuto dal concessionario nel procedere all'iscrizione di ipoteca che è stato valutato come illecito perché andava a ledere il principio del neminem laedere (tutti sono tenuti a non ledere la sfera giuridica altrui. Il principio è alla base della responsabilità contrattuale. Chiunque lo violi deve risarcire il danno).
Per cui, concludono i sommi giudici, non sarebbe precluso al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.
Cosa sarebbe dunque precluso al vaglio del giudice ordinario?
Semplicemente lo stabilire se l’esercizio del potere discrezionale sia avvenuto o meno.