Cosa si intende per insolvenza?
Per dichiarare il fallimento di una impresa, la legge impone quale requisito necessario lo stato di insolvenza dell’imprenditore.
Vediamo nello specifico cosa si intende quando si cita questa determinata condizione.
Lo stato di insolvenza che, come detto costituisce presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento, è disciplinato dall’art 5. L.F.
Secondo quanto stabilito dal citato articolo, detta situazione “ si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”
Inadempimenti e fatti esteriori
Con riferimento al termine inadempimento, è stato affermato dalla Giurisprudenza che ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza, non è necessaria l’esistenza di una pluralità di inadempimenti.
Si ritiene, infatti, sufficiente anche un solo inadempimento purché idoneo a dimostrare un patrimonio in dissesto e l’oggettiva impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente con mezzi normali gli obblighi assunti.
Per altri fatti esteriori, invero, devono intendersi quei fatti che manifestano all’esterno lo stato di insolvenza del debitore.
A titolo esemplificativo, è possibile fare riferimento a quanto indicato nell’art. 7 L.F. ossia: fatti esteriori idonei a dimostrare lo stato di insolvenza del debitore possono essere considerati la fuga, l’irreperibilità o latitanza dell’imprenditore, la chiusura dei locali dell’impresa, il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore.
In ogni caso è necessario che lo stato di insolvenza abbia carattere di non transitorietà: deve essere, quindi, definitivo e irrevocabile.
Significato oggettivo di insolvenza
L’insolvenza assume, quindi, un ruolo fondamentale nel fallimento.
In assenza dello stato d’insolvenza, non può essere dichiarato il fallimento e se, per qualsiasi motivo, la procedura dovesse prendere avvio, questa dovrà essere revocata.
Con riferimento allo stato di insolvenza, il Legislatore considera irrilevanti:
- sia le cause che hanno determinato l’insolvenza: ciò è stato confermato con sentenza n. 441/2016 dalla Suprema Corte di Cassazione con la quale si è infatti affermato che: “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza prescinde dalle cause che lo hanno determinato." Può quindi trattarsi sia di causa derivante da fattori esterni o anche dall’organizzazione aziendale.
- sia la riferibilità all’imprenditore delle cause che l’hanno determinata: sarà quindi irrilevante il soggetto a cui dovrà essere imputata la causa del dissesto.
Attivo superiore o inferiore rispetto al passivo: insolvenza?
Da tempo è consolidato il principio in base al quale lo stato di insolvenza del debitore non richiede la totale cessazione dei pagamenti ma sussiste anche quando l’imprenditore non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un’impresa commerciale, anche se l’attivo superi eventualmente il passivo.
Detto principio è stato confermato con sentenza n.7252/2014 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato che: “Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.”
Ciò detto:
- non necessariamente deve essere considerato in stato di insolvenza l’imprenditore che abbia un passivo che supera l’attivo: quest’ultimo, infatti, potrebbe comunque reperire finanziamenti esterni.
- l’imprenditore potrebbe comunque non essere in grado di adempiere in modo regolare alle proprie obbligazioni e quindi essere considerato in stato di insolvenza nel caso in cui la massa attiva superi il passivo: potrebbe infatti verificarsi l’ipotesi in cui la velocità di liquidazione della parte attiva non permetta il regolare soddisfacimento dei debiti.