La direttiva va a definire un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che riguardano:
-i contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali;
-l’obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima di concedere un credito, come base per lo sviluppo di standard efficaci per la stipula in relazione a beni immobili residenziali negli Stati membri;
-per alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza, anche per quanto riguarda lo stabilimento e la vigilanza di intermediari del credito, rappresentanti designati e enti non creditizi.
La direttiva non toglie agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, purchè tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell’Unione.
Riprendendo, dunque, quanto pedissequamente presente nella direttiva medesima, leggiamo che:
Gli Stati membri non mantengono né introducono nella legislazione nazionale disposizioni divergenti da quelle di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’allegato II, parte A, con riguardo alle informazioni precontrattuali standard tramite un prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), e all’articolo 17, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 17, paragrafi 7 e 8, e all’allegato I con riguardo a uno standard dell’Unione comune e coerente per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
La presente direttiva si applica ai:
a) contratti di credito garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto connesso ai beni immobili residenziali; e
b) contratti di credito finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata.
La direttiva non si applica ai:
a) contratti di credito della tipologia «equity release» in cui il creditore:
i) versa una tantum o periodicamente una somma di denaro o effettua altre forme di erogazione creditizia in cambio di una somma derivante dalla futura vendita di un bene immobile residenziale o di un diritto relativo a un bene immobile residenziale; e
ii) non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici della vita del consumatore, come definiti dagli Stati membri, salvo in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi contrattuali che consenta al creditore di risolvere il contratto di credito;
b) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere;
c) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi direttamente connessi alla garanzia del credito;
d) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto, qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
e) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge;
f) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente che non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera a).
Gli Stati membri possono decidere di non applicare:
a) gli articoli 11 e14 e l’allegato II a contratti di credito per i consumatori, garantiti da ipoteca o altra garanzia simile comunemente usata in uno Stato membro per i beni immobili residenziali, ovvero garantiti da un diritto relativo a beni immobili residenziali, non finalizzati all’acquisto o alla conservazione di un diritto sul bene immobile residenziale, purché gli Stati membri applichino a tali contratti di credito gli articoli 4 e 5 e gli allegati II e III della direttiva 2008/48/CE;
b) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a un bene immobile ove il contratto preveda che detto bene non può mai essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza dal consumatore o da un familiare del consumatore ed è destinato ad essere occupato come abitazione, appartamento o altro luogo di residenza in base a un contratto di locazione;
c) la presente direttiva ai contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
d) la presente direttiva ai prestiti ponte;
e) la presente direttiva ai contratti di credito in cui il creditore è un’organizzazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE. 4. Gli Stati membri che si avvalgono dell’opzione di cui al paragrafo 3, lettera b), garantiscono l’applicazione di un quadro adeguato a livello nazionale per questo tipo di crediti.
Gli stati membri che decidono di avvalersi dell’opzione, vanno a garantire l’applicazione di adeguate misure alternative, in modo che il consumatore riceva informazioni immediate sulle caratteristiche, i rischi e i costi principali dei contratti di credito nella fase precontrattuale e che la pubblicità di questi contratti di credito sia chiara, corretta e non ingannevole.