Aste Immobiliari

Fenomeni speculativi sulle aste immobiliari: il reato di turbativa d’asta


Comprare un immobile all’asta può rappresentare un buon investimento, qualora ricorrano le giuste condizioni. La prima condicio sine qua non per il corretto svolgimento della procedura di aggiudicazione è ovviamente che i soggetti possano partecipare ed agire in libertà, senza essere vittime di minacce o speculazioni da parte di terzi.

A tal proposito l’art.353 del codice penale dispone che “Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni. (…)”. La turbativa d’asta è dunque un reato previsto e sanzionato con l’obiettivo di garantire il buon andamento e l’assoluta imparzialità delle aste pubbliche.

Tramite la previsione legislativa in esame si persegue quindi al tempo stesso sia l’interesse dell’amministrazione che quello della collettività: la violazione dello stesso comporta infatti, almeno in teoria, un danno ad entrambe le parti coinvolte nella vendita all’asta. Nell’ambito dei fenomeni speculativi sono puniti dalla legge i tentativi fraudolenti, tramite raggiri, promesse o minacce, di lasciare deserte o quasi le sale delle aste per essere sicuri di non avere offerte concorrenti e di potersi quindi aggiudicare l'immobile in vendita ad un prezzo nettamente inferiore al valore stimato.

E’ lapalissiano infatti che questi fenomeni possono rappresentare una grave causa di allontanamento dei comuni cittadini dallo svolgimento delle aste e che causano un ingiusto pregiudizio sia per il debitore esecutato che per i creditori. Il reato di turbativa d'asta è configurabile anche in relazione allo svolgimento di gare informali. Il reato rientra nella categoria dei c.d. “reati di pericolo”, ovvero che si configurano a prescindere dall’effettiva conclusione della gara, così come precisato nella sentenza della numero 11984 del 22-12-1997, Cass. Pen. Sez.VI.