Legge Fallimentare

Soggetto attestatore non è pubblico ufficiale: nuova pronuncia della Cassazione


Stando a quanto indicato nella pronuncia della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 8 marzo 2016, n. 9542, il professionista incaricato dal debitore ai sensi del terzo comma dell’art. 161 l.f., per la stesura della relazione che attesta la conformità ai dati aziendali e la fattibilità del piano che contiene la descrizione dei modi e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo, non può avere la qualifica di pubblico ufficiale, poiché non opera come un ausiliario del giudice.

Art. 161 l.f.: ecco cosa prevede

Prima di comprendere quali sono state le valutazioni compiute dalla Suprema Corte, giova ricordare che l’art. 161 l.f., rubricato “Domanda di concordato”, preveda al primo comma come la richiesta per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo sia proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Per quanto attiene la documentazione da presentare per dar seguito al ricorso, il secondo comma elenca:

  • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Proprio in relazione a quest’ultimo punto, il terzo comma, già citato in apertura del presente approfondimento, sottolinea come “il piano e la documentazione (…) devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano”.

Cosa ha scritto la Cassazione

Ricordato quanto precede, possiamo altresì evidenziare come l’impossibilità di assimilare le funzioni del professionista attestatore a quelle dell’ausiliario del giudice, fosse già stata evidenziata dalla giurisprudenza, sottolineando che l'attestazione del professionista non può vincolare il controllo di legittimità esercitato dal giudice sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, e che inoltre rimane sempre affidata ai creditori la valutazione nel merito su tale giudizio. Pertanto, il soggetto attestatore chiamato in causa dell’art. 161, comma 3, della l.f., può essere assimilato alla figura di un consulente e, dunque, la sua funzione può essere solo “strumentale” all'esercizio dell'attività giudiziaria. In aggiunta a tale considerazione, viene altresì rilevata la carenza di una espressa attribuzione al professionista attestatore di una qualità di pubblico ufficiale, a differenza di quanto ad esempio accade per altri soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali ai quali la legge fallimentare espressamente conferisce tale qualifica, come ad esempio il curatore fallimentare (chiamato in causa dall’art. 30 della legge fallimentare), il commissario giudiziale (interessato dall’art. 165 della legge fallimentare) o ancora dal commissario liquidatore (citato dall’art. 199 della legge fallimentare).


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