Fallimento

Società con sede estera: quale tribunale dichiara fallimento


L’Unione Europea risponde in merito al fallimento: è il giudice del centro di interessi della società a decidere. Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 20.10.2011 n° C-396/09. La riflessione della Corte di Giustizia.

Ora, focalizzandosi nel caso specifico, il trasferimento della sede statutaria della società debitrice prima che venga proposta una domanda di apertura della procedura di insolvenza, fa sì che sorga la presunzione che il centro di interessi principali della società si trovi presso la nuova sede statutaria della stessa.

Partendo da questo presupposto la Corte di giustizia ha preso le distanze dalle valutazioni della Cassazione italiana che, al contrario, riteneva che il centro di interessi coincidesse con il luogo in cui si trovavano gli organi direttivi e il controllo dell’azienda stessa, basandosi sulla presenza in Italia, dei seguenti beni e situazioni: beni immobili appartenenti alla società, l’esistenza di un contratto di affitto relativo a due complessi alberghieri e di un contratto stipulato con un istituto bancario, l’omessa comunicazione al registro delle imprese di Bari del trasferimento.

I giudici della Corte di giustizia hanno quindi chiarito in via definitiva che la definizione di dipendenza ai sensi dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento deve essere interpretata nel senso che essa richiede la presenza di una struttura che possa implicare un’organizzazione minima e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica. Non corrisponde, invece, a questa definizione, la sola presenza di beni o conti in banca.


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