Espropriazione

Si può chiedere una copia delle cartelle di pagamento di Equitalia?


Il diritto d'accesso agli atti del richiedente deve essere rispettato

Quindi, l’Agente della Riscossione dovrebbe rispettare a tutti i costi il diritto di accedere agli atti amministrativi dei contribuenti anche se vengono inviate con la Pec (posta elettronica certificata). Questo è ciò che è emerso fuori da quella che era una nuova sentenza del Tar Campania.
Dunque, se il cittadino inizia a sospettare un debito tributario o ha ricevuto un avviso di fermo o un pignoramento/espropriazione, senza però fare riferimento preciso a quali precedenti avvisi ci siano, può può presentare richiesta ad Equitalia di mostrargli la documentazione per intero.

La richiesta deve essere adempiuta in ogni caso entro un mese dalla presentazione

Il concessionario dovrà effettuare un adempimento alla richiesta entro un mese dalla presentazione. Al contrario, quale soluzione si prospetterà per il contribuente?
Quest'ultimo non potrà che presentare la carta del ricorso al tribunale amministrativo avverso il silenzio dell’Agente. Perchè è possibile fare ciò?
Ciò è possibile, in quanto, sebbene si tratti di società privata, Equitalia è ormai equiparata a tutti gli effetti a quello che possiamo definire un soggetto pubblico, in materia di espropriazioni.

L'accesso agli atti è un vero e proprio diritto di ogni singolo cittadino

Dunque, l’accesso agli atti è un diritto di ogni cittadino che può essere esercitato al fine di conoscere la propria situazione debitoria con l’erario. Erano intervenuti, per altro, anche il Tar Lazio  e il Consiglio di Stato  a precisare questo importante aspetto del diritto.

Cosa potrebbe accadere a fronte di una richiesta generica del contribuente?

A fronte della generica richiesta del contribuente, diretta a ricostruire la sua situazione debitoria, Equitalia potrebbe fermarsi alla produzione dell’estratto di ruolo. Ma, bisogna ricordare che si tratta, in ogni caso, di un atto interno (che è stato prodotto dagli uffici e dai terminali di Equitalia) e che, dunque, in caso di eventiale controversia tra le parti, non avrebbe alcun valore probatorio. Tutto ciò, è facile comprendere, creerebbe un vero e proprio vantaggio in capo al contribuente, in quanto il fisco non potrebbe dimostrare, attraverso delle prove genuine, il proprio credito.
Per questo è più consigliabile chiedere ogni documento e quindi, la possibilità di visionare qualsiasi atto del procedimento di notificazione. Ossia, nel caso in cui la notifica avvenga a mano, sarà necessario acquisire la relata compilata dal messo notificatore; nel caso in cui la notifica avvenga via posta, sarà necessaria la copia della cartolina con l’avviso di ricevimento, che va a dimostrare l’effettiva consegna del plico. Il contribuente potrà, quindi, presentare richiesta di visionare gli originali che, in ogni caso e come ben sappiamo, non potranno essergli sottoposti a rilascio.
Equitalia è, poi, obbligata conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con in allegato la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento e deve obbligatoriamente esibirlo qualora ci sia una richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Il diritto di accesso agli atti deve essere rispettato entro trenta giorni. Poi cosa succede?

Equitalia deve fornire al contribuente entro trenta giorni la copia di tutte le cartelle di pagamento che sono a suo nome, dopo che viene presentata la richiesta. La richiesta, come già ribadito, può essere spedita anche tramite la posta elettronica certificata.

Che cosa deve essere indicato all'interno della richiesta?

Dovranno essere indicati i dati anagrifici del richiedente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita) al fine di non lasciare dubbi in merito alla identità. Non è necessario dover allegare dei documenti, in quanto la Pec garantisce l’identità del mittente.
Una volta adempiuto a ciò, Equitalia non si può nascondere dietro il fatto che si tratta di una domanda generica. Infatti, la legge sulla trasparenza amministrativa ricade anche sugli ex esattori ed impone di esibire i documenti quando il cittadino abbia “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. E nessuno degli interessi sembra essere più diretto della pesante situazione debitoria in capo al contribuente che probabilmente si sta accingendo ad effettuare una causa contro il fisco.
Non deve essere, quindi, prevista alcuna discrezionalità a Equitalia, che non può sottoporre a valutazione la richiesta del contribuente sotto l'ombra della meritevolezza: la copia della cartella di pagamento va a formare di per sé uno strumento di sostegno alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente e il concessionario non può scegliere di sindacare sulle scelte di difesa poste in essere dal privato in caso di cartelle esattoriali dalle quali potrebbero poi discendere forme di espropriazione.


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