Espropriazione

Sentenze CGUE: No espropriazione prima casa


Attraverso la sentenza relativa alla causa C-34/13, la Terza Sezione della Corte di Giustizia Ue si è espressa, il 10 settembre 2014, sull’interpretazione delle direttive 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e 2005/29/CE , circa le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.

Il caso relativo all’esproriazione

Nel febbraio 2009, la sig.ra Kušionová aveva stipulato con la SMART Capital un contratto di credito al consumo per l’importo di EUR 10.000 e a garanzia del credito veniva istituito un diritto reale di garanzia sulla casa di famiglia in cui la ricorrente risiede.

La sig.ra Kušionová presentava ricorso di annullamento del contratto di credito e del contratto costitutivo della garanzia facendo valere il carattere abusivo delle clausole contrattuali stipulate con la SMART Capital.
Il giudice di primo aveva annullato parzialmente il contratto di credito, affermando che talune clausole contrattuali erano abusive. Il contratto costitutivo della garanzia è stato integralmente annullato. Le due parti dunque proponevano appello.
Il giudice del rinvio, ha rimesso la questione circa il carattere abusivo di una delle clausole del contratto costitutivo della garanzia, all’interpretazione del diritto dell’Unione.

Il principio di equivalenza e il principio di effettività

Per la Corte di Giustizia Europea il sistema di tutela della direttiva 93/13 si basa sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il livello di informazione, situazione che lo porta ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle medesime.
Manca un sistema di armonizzazione dei sistemi nazionali di esecuzione forzata nel diritto dell’Unione, per questo è l’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che deve fissare tali norme, in base al principio dell’autonomia procedurale, purché queste non siano meno favorevoli delle norme che si occupano di situazioni simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività).
Relativamente al principio di effettività, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante della Corte, ogni ipotesi in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminata guardando al ruolo della disposizione all’interno del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali.

Per poter tutelare i diritti attribuiti ai consumatori dalla direttiva 93/13, gli Stati membri devono adottare meccanismi di tutela tali da far cessare l’utilizzazione delle clausole qualificate come abusive.

Cosa si può dire in merito al caso di espropriazione in esame

La perdita della prima casa non viola solo il diritto dei consumatori, ma anche quello dei familiari del consumatore interessato.
La Cedu ha chiarito che la perdita della prima abitazione costituisce una delle più gravi violazioni al diritto al rispetto del domicilio; dall’altro, che qualsiasi persona che rischi di esserne vittima deve, in linea di principio, poter far esaminare la proporzionalità di tale misura.
Nel diritto dell’Unione, il diritto all’abitazione è un diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell’attuazione della direttiva 93/13.

Le conseguenze dell’espropriazione

La Corte ha rimarcato l’importanza, per il giudice competente, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, laddove la concessione di tali provvedimenti risulti necessaria per garantire l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 .
La possibilità che il giudice nazionale competente adotti un qualsiasi provvedimento provvisorio sembra costituire uno strumento adeguato ed efficace per consentire la cessazione dell’applicazione di clausole abusive, il che sarà verificato dal giudice del rinvio.
La Corte di Giustizia, in questo modo, consente ai giudici nazionali di fermare, in via provvisoria, la finanziaria o la banca che mette all’asta la casa familiare del consumatore se si accorge che nel contratto di credito al consumo sono presenti una o più clausole abusive che introducono oneri particolarmente vincolanti a carico del consumatore e ad esclusivo vantaggio dell’azienda.

In questo modo si allarga il divieto dell’espropriazione della prima casa – già presente nel  c.d. decreto «del fare» nei soli confronti dello Stato e del suo decreto esecutivo Equitalia – anche nei confronti dei privati, soprattutto banche e finanziarie.


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