Revocatoria Fallimentare

Sentenza di revocatoria fallimentare


La sentenza è titolo esecutivo prima del formarsi del giudicato

In questo caso tratteremo una decisione della Cassazione civile , sez. I, presa con sentenza 29.07.2011 n° 16737, in merito alla revocatoria fallimentare.

I giudici della consulta rigettarono il ricorso presentato da un istituto bancario, dando ragione a quanto stabilito dai giudici di merito circa la provvisoria esecutorietà di una sentenza, che aveva ad oggetto una revocatoria fallimentare.

Qual era la situazione in merito? C’era stata una pronuncia che decideva sulla revocatoria presentata dal curatore del fallimento di una società siciliana nei confronti di una banca, dove si obbligava quest’ultima alla restituzione della somma ricevuta dalla società fallita. La somma era stata stimata come pari a circa 900 mila euro, nei confronti della massa creditorum. La banca si opponeva affermando la carenza del titolo esecutivo, ed aggiungendo, altresì, che le sentenze costitutive fanno stato tra le parti soltanto col passaggio in giudicato.

La sentenza, successivamente, era stata impugnata in appello e stando a quanto si sosteneva a difesa della banca, non poteva trattarsi nel caso di specie alcuna formazione del giudicato. La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e nel motivarlo richiama la sentenza n. 4059/2010 delle Sezioni Unite, nonché il dettato dell’articolo 282 del c.p.c, il quale nel regolamentare la provvisoria esecutività, non differenzia le sentenze sulla base della loro natura.

Per la Cassazione, dunque, la pronuncia sulla revocatoria rappresenta titolo esecutivo anche prima del formarsi del giudicato, rispetto al capo di condanna alle restituzioni nei confronti della massa dei creditori, cui sia tenuta la controparte, anche se l’azione giudiziale ha la natura di accertamento costitutivo.


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