Obbligo del terzo
Nel caso in cui il creditore ritenga che il suo debitore vanti un credito nei confronti di un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio, al fine di recuperare quanto allo stesso spettante, può notificare atto di pignoramento presso terzi aldebitoreed alterzo.
In questo caso, sorgerà unobbligoin capo a quest’ultimo che dovràcomunicarequali crediti il debitore esecutato vanta nei suoi confronti.
Molto spesso il soggetto terzo pignorato è ildatore di lavoroo labanca.
Il procedimento
Il terzo, una volta ricevuto l’atto di pignoramento dovrà specificare di qualicoseo diquali somme è debitoreo si trova inpossessoe quando ne deve eseguire ilpagamentoo laconsegna.
Potrà effettuare la suddetta dichiarazione a mezzoraccomandatainviandola al creditore procedente o potrà trasmetterla a quest’ultimo a mezzo diposta elettronica certificata.
Il soggetto terzo, quindi, non dovrà comparire fisicamente all’udienza, ad eccezione del caso in cui non abbia inviato al creditore pignorante la raccomandata o la p.e.c.
Nella dichiarazione dovrà, altresì specificare isequestri precedentemente eseguiti presso di luie lecessioniche gli sono statenotificateo cheha accettato.
Solamente nel caso in cuinon vi sia nulla da pignorare, il terzo renderà una dichiarazione a contenutonegativo.
Dichiarazione inficiata da errore
Purtroppo, a volte, capita che la dichiarazione del terzo siaerrata, vuoi per un errore ditrascrizioneo semplicemente per un errore dicalcolo.
In un caso come quello appena enunciato, qualistrumentisono dati al terzo perovviare al proprio errore?
Recentemente è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione consent. n.13143 del 25.05.2017la quale ha affermato che:“In tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sia inficiata da errore di fatto, il terzo può semprerevocarlaesostituirlacon altra ritenuta corretta, ma solo se l'errore sia a lui non imputabile (o sia comunque scusabile) e a condizione che ciò avvenga entro l'udienza al cui esito il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere. Pertanto, qualora lo stesso giudice abbia, ciononostante, emesso ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c. sulla base della prima dichiarazione, il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa ordinanza per farne valere l'illegittimità, derivante dalla mancata considerazione degli effetti della revoca tempestivamente effettuata dal terzo stesso.”
Ciò significa che il terzo pignorato che si sia accorto dell’errore contenuto nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. potrà revocarla ove l’errorestessosia incolpevole, ma ciò sino al momento in cui l’aspettativa del creditore non si sia consolidata, ossia fino all’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione emetterà l’ordinanza di assegnazione, mentre se l'errore dovesse emergere dopo tale momento, potrà proporreopposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.. avverso l'ordinanza di assegnazione.
Cosa succede in caso di mancata dichiarazione del terzo?
Sulla base di quanto previsto dall’art. 548 c.p.c. se il terzosi rifiuta di rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il bene di appartenenza del debitore, si consideranon contestato, nei termini indicati dal creditore sempre che l’allegazione del creditore consenta l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
In caso contrario il giudice dell’esecuzione, su istanza di parte, provvederà conordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e il terzo.