Il concordato preventivo è un importante strumento giuridico che consente all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo con cui si impegna a soddisfare – anche solo in maniera parziale – le pretese dei creditori.
Diversi sono gli Organi tipici della complessa procedura concordataria: il Tribunale, il professionista attestatore, il liquidatore, il Giudice Delegato e il commissario giudiziale sono gli organi preposti a compiere tutta una serie di atti necessari per portare a compimento la procedura concordataria. Nel nostro articolo ci soffermeremo, in maniera particolare, sul ruolo del commissario giudiziale, analizzandone le funzioni e i compiti. Prima di passare all’analisi della figura del commissario giudiziale, poniamo l’accento sul concordato preventivo e sulla sua interessante funzione.
Cos’è il concordato preventivo
Come abbiamo accennato in premessa, il concordato preventivo viene normalmente invocato dagli imprenditori che versino in stato di crisi o di insolvenza: una condizione, questa, che ostacola il pagamento dei debiti contratti con i propri creditori.
Ebbene, il concordato preventivo ha l’importante funzione di evitare che venga dichiarato il fallimento dell’imprenditore. Ma non solo: attraverso l’accesso alla procedura del concordato preventivo, infatti, l’imprenditore può evitare di subire azioni esecutive, può continuare a mantenere – seppur con qualche limitazione – l’amministrazione dell’impresa. Anche i creditori possono godere di indubbi vantaggi: essi, infatti, possono evitare lunghe attese per vedere soddisfatte le loro pretese e conseguire il soddisfacimento (anche parziale) dei loro interessi.
Il ruolo del commissario giudiziale nella procedura del concordato preventivo
Il commissario giudiziale è una delle figure più interessanti di tutta la procedura di concordato preventivo. L’articolo 161 sesto comma della Legge Fallimentare stabilisce, in particolare, che il Tribunale può nominare - fin da subito – il commissario giudiziale che svolge un’azione ausiliaria alle attività compiute dal Tribunale.
Il commissario giudiziale ha un ruolo molto importante nella procedura di concordato preventivo ma non è paragonabile al ruolo del curatore fallimentare. Il commissario, infatti, a differenza del curatore fallimentare, non rappresenta il debitore che, nel concordato preventivo, conserva la legittimazione processuale, l’amministrazione dell’attività e la disponibilità dei suoi beni.
Il potere di controllo ex art. 173 L.F. del commissario giudiziale
Il commissario giudiziale svolge, ai sensi dell’articolo 173 della Legge Fallimentare, un potere di controllo sulla legittima prosecuzione del piano di concordato preventivo. E’ bene precisare che il suddetto “potere di controllo” può essere esercitato in qualunque momento della procedura.
In particolare, il commissario giudiziale è chiamato a redigere un elenco dei creditori valutando le scritture contabili presentate dal debitore: si tratta di un’attività preliminare alla convocazione dell'adunanza. L’importanza del ruolo giocato dal commissario giudiziale si evince da quanto contenuto nell’articolo 173 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce che, se il commissario giudiziale accerta che "il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori". In particolare, il commissario giudiziale dovrà informare i creditori della data di convocazione innanzi al giudice delegato mediante lettera raccomandata.
Le funzioni del commissario giudiziale nel concordato preventivo
L’articolo 172 della Legge Fallimentare stabilisce che il commissario giudiziale abbia il compito di provvedere alla redazione dell’inventario del patrimonio del debitore. A tale compito si aggiunge quello di redigere “una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori.”
L’articolo 172 della Legge Fallimentare stabilisce, inoltre, che il commissario giudiziale debba illustrare nella sua relazione anche le “utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi”.
Il secondo comma dell’articolo 172 L.F. stabilisce, ancora, che “Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori”.
La norma individua anche il contenuto della relazione integrativa che: “contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto”.
Infine, ricordiamo che il commissario giudiziale – qualora ne ravvisi la necessità – può chiedere al Giudice di nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni dell’imprenditore.