Fallimento

Ripartizioni parziali ai creditori, nel fallimento


Le ripartizioni parziali

Si può pensare che i creditori verranno pagati solo quando sono stati liquidati tutti i beni del debitore fallito; non è così, infatti, è più utile far ottenere ai creditori quello che gli spetta mentre le alienazioni dei beni sono in corso, ed è per questo che l'art. 110 l.f. prevede un procedimento per le ripartizioni parziali.

La comunicazione dell’esito di accertamento del passivo è effettuata dal curatore, oppure, nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. Ogni 4 mesi il curatore presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservando quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto vengono collocati anche i crediti per i quali non deve applicarsi il divieto di azioni esecutive e cautelari.

Il giudice ordina, poi, il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che i creditori ne siano avvisati. Una volta inviata la comunicazione ai creditori, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto previsto dall’art. 36 l.f.

Se non sono proposti reclami, il giudice, trascorsi 15 giorni dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti che sono oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

 

(Segue)


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