Fallimento

Rigetto alla dichiarazione di Fallimento


Il rigetto del ricorso del fallimento

 

Cosa accade nel caso in cui il tribunale, in mancanza dei presupposti per dichiarare il fallimento, rigetti la richiesta?

I creditori o il p.m., ai sensi dell’art.22 l.f. potrebbero impugnare il rigetto.

Andiamo però in ordine: il tribunale, in mancanza dei presupposti respinge la richiesta con decreto motivato. Il decreto viene comunicato alle parti dalla cancelleria, entro 30 giorni dalla comunicazione il creditore ricorrente o il p.m. possono presentare ricorso alla Corte d’Appello.

La Corte d’Appello decide in camera di consiglio, sentite le parti, con decreto motivato.

Questa potrebbe respingere il reclamo oppure accoglierlo, rimettendo d’ufficio gli atti al tribunale, affinché dichiari il fallimento, salvo che nel frattempo siano venuti meno i presupposti.

Il decreto non può, però, essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione.

In caso di rimessione, la Corte d’Appello dovrà dichiarare il fallimento. La rimessione non avviene se la medesima accerta, pur sussistendo i presupposti, su segnalazione di parte o direttamente d’ufficio, che i presupposti sono venuti meno.

Il debitore non può proporre reclamo per far dichiarare il suo fallimento quando è stato lui stesso a proporre l’istanza.

L’imprenditore, può, però, proporre reclamo alla Corte di Appello quando l’iniziativa proviene dal creditore e il debitore vuole far condannare quest’ultimo alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, in caso di rigetto dell’istanza di fallimento.

 

 

 


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