Legge Fallimentare

A che punto è la riforma della crisi d'impresa?


Come risultato di proroghe precedenti, il D.L. n. 118/2021 ha attuato determinati rinvii collegati all’entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa. La conseguenza è stata che diversi istituti sono stati rinviati, e altri, si pensi ad esempio agli accordi a efficacia estesa, risultano fruibili da subito. Dal 15 novembre 2021 sarà attiva la procedura di composizione negoziata della crisi che non è altro che un elemento messo a disposizione degli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese. Il D.L. n. 118/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021. Esso è destinato a introdurre importanti e notevoli risvolti in materia di riforma della crisi di impresa e relativi contesti.

Crisi d’impresa: rinvii e conferme

L'attuale situazione economica delle imprese italiane è particolarmente delicata. Da una certa prospettiva il Governo cerca in diversi modi di dare un impulso alla ripresa attuando riforme da tempo annunciate. Tra queste riforme c'è sicuramente quella del Codice della Crisi d’impresa. Da un altro lato, ci sono le tante realtà imprenditoriali locali messe a dura prova dalle emergenze sanitarie che hanno spinto gli imprenditori a fronteggiare in maniera repentina, numerosi cambiamenti nell'organizzare le loro attività. Per tali ragioni la linea adottata dal Governo è stata quella di procrastinare l'attuazione di quella serie di meccanismi presenti nel Codice della crisi, che potrebbe determinare difficoltà d'interpretazione. Questo determinerebbe una pericolosa instabilità di tutti gli operatori di diritto.

Diversamente il Governo ha cercato di anticipare i tempi relativamente a quelle leggi che facilitano il risanamento e la stabilità delle aziende evitando che rimangano intrappolate in una crisi d'impresa senza uscita. In sostanza il D.L. n. 118/2021 ha, in primis, reinviato l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa al 16 Maggio 2022. In seconda battuta è slittato al 31 Dicembre 2023 l'entrata in vigore del Titolo secondo, la parte prima, che riguarda essenzialmente la regolamentazione e la disciplina dell'allerta e della composizione assistita della crisi. Ora possiamo dare un cenno a quelli che sono gli istituti che entreranno in vigore nel momento in cui sarà approvato il decreto.

Accordi e novità

L'articolo 182 - septies della Legge fallimentare crisi d'impresa, prevede la possibilità fin da subito di utilizzare lo strumento riguardante gli accordi a efficacia estesa. Tale legge regolamentava gli accordi di ristrutturazione solo in considerazione dei debiti verso gli intermediari finanziari. Ora invece è estesa a tutte le categorie di creditori. Tale estensione a tutti i tipi di creditori riguarda la convenzione di moratoria citata nell' art. 182-octies L.F. Un altro articolo del Codice della crisi d’impresa la cui entrata in vigore sarà anticipata, è quello relativo agli accordi di ristrutturazione agevolati. La novità riguarda la riduzione della percentuale dal 60% al 30 % dei creditori necessari per portare a termine un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tale novità comunque è subordinata a tre fondamentali requisiti. Il primo è la rinuncia del debitore al periodo d'inesigibilità, il secondo è che il debitore non abbia presentato un ricorso di preconcordato. Il terzo è che il debitore non abbia posto in essere il divieto di dare vita oppure proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso della trattativa. Inoltre va aggiunto che il nuovo art. 182-decies L.F va subito in azione ed ha immediati risvolti per i fideiussori e i coobbligati. Il primo è per i creditori per i quali si applica l'art. 1230 .c.c. secondo cui i fideiussori sono liberati dal debito nei loro confronti. Inoltre i creditori mantengono i diritti verso coobligati e fideiussori del debitore.

Alcune recenti novità

Alcune recentissime novità in merito alle procedure della riforma della crisi d'impresa sono state rese note. Innanzitutto la proroga dell'entrata in vigore del codice e dello slittamento per le Srl e le cooperative del termine per nominare il revisore oppure un organo di controllo. Il nuovo meccanismo di negoziazione stragiudiziale della crisi risulta definitivo ed entrerà in vigore il 15 novembre. Esso è rivolto agli imprenditori commerciali e agricoli che sono in condizioni di difficoltà economica e patrimoniale tale da compromettere l'insolvenza dell'azienda ponendola in stato di crisi. La procedura viene iniziata da una istanza dell'imprenditore, dopo di che avviene la nomina di un esperto che deve esse indipendente e seguire i fatti.

Nell'ambito delle discussioni sulla crisi d'impresa è emersa con notevole rilevanza, l'argomento delle nuove opportunità per i professionisti. Queste ultime in particolare si renderanno protagoniste con la composizione negoziata. Infatti questo istituto prevede che venga attribuito a un professionista il compito d'individuare insieme all'imprenditore una soluzione al problema dello squilibrio economico e finanziario dell'impresa. Requisito essenziale per essere nominato esperto nella composizione negoziale, è essere iscritto a un albo professionale da almeno cinque anni. Quindi la novità riguarda essenzialmente, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili. Compito dell'esperto sarà gestire le trattative tra l'imprenditore e i creditori, facilitarne l'intesa e infine stendere un rapporto sulla procedura e i risultati ottenuti.

Linee guida per la formazione degli esperti nella composizione negoziata

Risultano fissate le linee guida per la formazione delle categorie professionali degli esperti autorizzati a operare nella composizione negoziata. Tale guida è presente nel decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 pubblicato dal Ministero della Giustizia. Gli argomenti contenuti riguardano il numero limite di ore di formazione, i temi da toccare, le ore da dedicare e le competenze dei docenti. La formazione potrà essere anche erogata a distanza con un test finale per la valutazione dell'apprendimento. Non risulta ancora chiaro se vi sia o meno un termine di scadenza per presentare la domanda. Un apposita norma prevede anche una piattaforma telematica finalizzata alla formazione, alla registrazione e aggiornamento dell' elenco degli esperti.

La formazione degli esperti nella composizione negoziata della crisi d'impresa

La normativa in questione prevede una formazione univoca per tutte le categorie professionali coinvolte (commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, esperti contabili). Per tutti sono previste 55 ore di formazione che abbracciano diversi argomenti da trattare e competenze da acquisire. Chiaramente anche nella scelta e nell'individuazione del professionista verrà tenuto conto del bagaglio di esperienze professionali e le diverse competenze già acquisite sul campo. Un numero di ore verrà dedicato anche alla stima della liquidazione del patrimonio e del valore dello stesso. Con tale tipo di formazione degli esperti vengono trattati temi importanti che risulteranno poi decisivi, come la chiusura della composizione negoziata estesa al concordato preventivo e al concordato semplificato.


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