Legge Fallimentare

Ricorso abusivo al credito


Soggetto attivo e fatto tipico

I soggetti attivi sono rappresentati dagli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti al 218 l.f., dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza.

La pena principale prevede la reclusione da sei mesi a due anni. Per quanto riguarda le pene accessorie, salvo le altre stabilite dal codice penale (artt.28-37), la condanna comporta l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Aggravanti

La pena è aumentata fino a 1\3 nel caso di società  quotate nei mercati regolamentati ai sensi degli art. 119 e ss. - capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità, la pena è aumentata sino alla metà. Se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti, la pena è aumentata fino a 1\3. Se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale, la pena è aumentata fino a 1\3.

Attenuanti

Quando il danno patrimoniale cagionato è di speciale tenuità, la pena è ridotta sino ad un terzo


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