Pignoramenti

Ricerca dei beni del debitore: è possibile anche per via telematica


La ricerca telematica 

L’art. 492 bis c.p.c., introdotto con la L. 10 novembre 2014, n. 162, successivamente modificato con il d.l.83/2015, disciplina la ricerca telematica dei beni da pignorare. 
Il citato articolo stabilisce che il creditore può presentare istanza al Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, al fine di chiedere l’autorizzazione alla ricerca, con modalità telematica, dei beni da pignorare. 
La ratio è quella di agevolare la ricerca dei beni del debitore che molto spesso, purtroppo, rimane infruttuosa. 
Strettamente collegato è l’art. 155 quinquies disp.att. c.p.c., modificato anch’esso dal d.l. 83/2015, il quale garantisce al creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l’immediata fruibilità delle informazioni contenute nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari.
 

Art. 492 bis. C.p.c. – l’istanza di autorizzazione

L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’invio della dichiarazione del terzo, l’indirizzo di posta elettronica certificata. 
Il Presidente, prima di concedere l’autorizzazione, procede con la verifica del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione.
Nello specifico, il Presidente deve controllare che: 
  1. il creditore sia munito di titolo esecutivo;
  2. che abbia notificato atto di precetto al debitore
  3. che siano decorsi i termini indicati nell’art. 482 c.p.c. 
Una volta constatati i suddetti presupposti, il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni. 
In particolare:
  • nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari;
  • nelle banche dati degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. 
 

Individuazione dei beni 

Terminate le operazioni di ricerca, l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Nel caso in cui la ricerca dei beni abbia dato esito positivo, l’ufficiale giudiziario procede al pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. 
Ciò premesso, occorre distinguere varie situazioni: 
  1. Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore.
    • se detti luoghi sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziale: in questo caso quest’ultimo accede agli stessi e provvedere d’ufficio alla scelta delle cose da pignorare, la forma del pignoramento e l’eventuale custodia dei beni;
    • se, invero, detti luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario: In questo caso l’ufficiale giudiziario deve rilasciare copia autentica del verbale di pignoramento al creditore il quale entro 15 giorni dal rilascio, deve presentare il verbale e l’istanza di pignoramento all’ufficiale giudiziario territorialmente competente, a pena di inefficacia della richiesta. 
  2. Se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi: nella seguente ipotesi l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio ove possibile a mezzo p.e.c. o fax, al debitore o al terzo il verbale, che dovrà inoltre contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di cui all’art 492 c.pc., nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute.
 

Scelta del creditore

Vediamo ora cosa succede nel caso in cui l’ufficiale giudiziario, in seguito alla ricerca telematica dei beni, abbia individuato più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo nella disponibilità di terzi. 
In questo caso la scelta spetterà al creditore. L’art. 492 bis c.p.c infatti statuisce che: “l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
La citata previsione deve essere necessariamente integrata con quanto previsto dall’art. 155 ter disp. att. c.p.c. il quale statuisce che in una ipotesi analoga a quella appena enunciata, il creditore ha 10 giorni dalla comunicazione per indicare all’ufficiale giudiziario i beni scelti da sottoporre ad esecuzione.
In caso contrario, la richiesta di pignoramento perde efficacia. 
 

Pericolo nel ritardo 

Il d.l. 83/2015 è intervenuto prevedendo la possibilità di depositare l’istanza di autorizzazione anche prima della notifica dell’atto di precetto, se vi sia “pericolo nel ritardo”. 
Se vi è pericolo nel ritardo, il Presidente del Tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.
 In questo caso una volta ottenuta l’autorizzazione, il precetto deve essere consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. 
 
 

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