Legge Fallimentare

Riapertura della procedura fallimentare


Sempre in relazione ai vecchi creditori, l'art. 121, n.2 co. 2 l.f. fa riferimento alla conferma del provvedimento precedente, facendo intendere che non è necessaria una nuova domanda di ammissione al passivo; per ottenere, però, la conferma del vecchio procedimento sarà pur sempre necessaria un'istanza al tribunale per ottenere tale conferma.

Badando al resto la procedura è quella che abbiamo già visto per il fallimento, anche se circa la nomina del comitato dei creditori, il giudice delegato dovrà tenere conto non solo dei vecchi creditori, ma anche dei nuovi che hanno presentato domanda di ammissione.
I vecchi creditori, però, riceveranno quanto spetta loro, solo una volta che sarà stato detratto quello che hanno già percepito nella procedure precedente.

Se sarà necessario agire in revocatoria, i termini per il suo esercizio non decorreranno dalla data della vecchia sentenza di fallimento, ma dalla data della sentenza di riapertura ex art. 123 l.f.. Saranno comunque privi di effetto gli atti a titolo gratuito (art. 64 l.f.) e gli atti tra coniugi ( art. 69 l.f.) compiuti dopo la sentenza di fallimento e prima delle sentenza di riapertura. In questo modo tali atti sono revocati anche se compiuti a più di due anni dalla sentenza di riapertura. Ciò è possibile giacchè la riapertura può verificarsi sino a 5 anni dalla chiusura del vecchio fallimento.

 

Parte 2


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