Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: verbale di pignoramento


Revocatoria fallimentare: copia del verbale di pignoramento e scientia decotionis

Gli aspetti introduttivi alla sentenza n. 1320 del 21/0/2009, Tribunale di Bari.

La sentenza emessa dal Tribunale di Bari riguarda, principalmente, l’accertamento e valutazione dei requisiti sottostanti rispetto all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare.

La sentenza si concentra sulla prova della scientia decotionis del terzo convenuto in revocatoria fallimentare e sul valore probatorio che hanno in tale giudizio, rispettivamente l’allegato della copia del verbale di pignoramento mobiliare nonché la documentazione comprovante lo scambio di missive e fax, intercorsi tra il debitore e il terzo, dalle quali si evince la richiesta di dilazioni nei pagamenti.

Sappiamo bene che in tali casi sia necessario provare il presupposto soggettivo, ovvero l’esistenza dell’elemento psicologico del terzo contraente, e quindi, la conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore. L’onere probatorio si articola in modo differente in base alla revoca, ossia, se quest’ultima viene richiesta ai sensi del 67 l.f. co. 1 (atti anormali) o co.2 (atti normali).

Se ricadiamo nella prima ipotesi, sarà il terzo a dover provare che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore; nel secondo caso, l’onere probatorio si sposterà sul curatore che dovrà provare la scientia decotionis del terzo convenuto in revocatoria fallimentare.

Un punto molto discusso in dottrina e giurisprudenza è se il terzo debba avere la conoscenza o meglio, la conoscibilità dello stato d’insolvenza del debitore. E’ per questo necessario un approfondimento in materia.


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