Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: vendita di immobile ipotecato


Revocatoria fallimentare, vendita di immobile ipotecato ed estinzione del credito: parte generale Cassazione civile , SS.UU., sentenza n° 7028/2006

Il caso in esame ha posto ai Supremi Giudici la seguente domanda: può essere revocata ai sensi dell’ art. 67, comma 2, l.f. la vendita eseguita dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, il quale abbia utilizzato parte del prezzo per il pagamento di un credito privilegiato?

Le Sezioni unite della Cassazione, hanno risolto un importante contrasto giurisprudenziale di vecchia data, affermando che quando si parla di revocatoria fallimentare, l’evento dannoso è in re ipsa e consiste nel fatto della lesione della par condicio dei creditori, che va ricollegata per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione.

Il curatore fallimentare ha solo l’onere di provare che l’acquirente conosceva lo stato di insolvenza nel quale versava l’imprenditore-debitore successivamente fallito. Il fatto oggetto di domanda, e cioè, che il prezzo ricavato dalla vendita sia utilizzato dall’imprenditore, poi fallito entro l’anno, per pagare un creditore privilegiato, garantito eventualmente anche da ipoteca gravante sull’immobile venduto, non esclude di per sé la potenziale lesione della par condicio. Solo dopo che si provvederà a ripartire l’attivo fallimentare, si potrà verificare se l’atto dispositivo leda o meno in concreto le ragioni degli altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi successivamente all’esperimento della revocatoria.

Il contrasto giurisprudenziale ha interessato diverse tesi che analizzeremo nei prossimi articoli.


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