Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: la probabilità della conoscenza


Revocatoria fallimentare: la probabilità della conoscenza sufficit. Cassazione civile , sez. VI, ordinanza 03.05.2012 n° 6686

La giurisprudenza più rigorosa sul concetto di conoscenza

L’ordinanza definisce il concetto di conoscenza, da parte dei creditori riceventi, dello stato di insolvenza del debitore, ai fini della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 67, co. 2, l.f.

La norma prevede, ai fini della revocabilità dei pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili effettuati dal debitore entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, la prova, a carico del curatore, della conoscenza, da parte del creditore accipiens, dello stato d'insolvenza del debitore.

La giurisprudenza più rigorosa in tema di conoscenza dello stato d’insolvenza

In base all’orientamento più rigoroso, secondo un’interpretazione più garantista favorevole al creditore, la sussistenza del requisito della scientia decotionis non può essere desunta dalla mera conoscibilità dello stato di insolvenza. Sebbene siano sicuramente utili al fine del suo accertamento le presunzioni evincibili da circostanze esterne obiettive, tali da indurre ragionevolmente una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza a ritenere che la controparte del rapporto si sia trovata in stato di dissesto, l’effettiva conoscenza, da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, in quanto elemento positivo dell'azione revocatoria, non può essere ravvisata per il fatto che la ignoranza di tale insolvenza sia colpevole. (Cass. Civ. n.11289/2001)

Stando a questa prospettiva giurisprudenziale, non sarebbe sufficiente ai fini della dimostrazione dell’effettiva conoscenza da parte del creditore, la presenza degli elementi oggettivi che inducono un soggetto di ordinaria avvedutezza a rilevare lo stato di insolvenza del dante causa (debitore), accompagnata dall’ ignoranza colpevole di tale stato (mancata o errata valutazione, da parte del creditore ricevente, degli indici sintomatici del dissesto).

Si sottolinea, dunque, la rilevanza ai fini della revocatoria, del solo elemento dell’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore, con conseguente insufficienza della circostanza della mera conoscibilità. Si prevede un carico probatorio maggiore in capo al curatore.


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