Revocatoria Fallimentare

Revocatoria fallimentare: il contratto definitivo di vendita


Con l’analisi della sentenza della Cassazione civile , sez. I, n° 17995/2011 si è rilevato che, se viene stipulato un contratto preliminare di compravendita e poi il definitivo, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’azione revocatoria va effettuata con riferimento a quest’ultimo, posto che il trasferimento del diritto di proprietà  si  attuerebbe solo in virtù dell’atto definitivo. In effetti, solo al momento della stipula del negozio conclusivo  si realizza la riduzione del patrimonio del debitore, con  pericolo di un effetto lesivo per i creditori, i quali vedono venir meno la garanzia del loro credito, sul bene venduto.

Tale previsione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale già espresso nelle precedenti pronunce.

Il caso aveva ad oggetto la compravendita di opificio industriale con connessi terreni agricoli, stipulata con rogito notarile sottoscritto da un imprenditore, poi fallito, e da una società immobiliare. L’atto in questione era stato dichiarato inefficace dal Tribunale riprendendo l’art. 67 l.f., ritenendolo soggetto a revocatoria fallimentare, accogliendo domanda presentata dalla Curatela del fallimento.

La società acquirente aveva proposto ricorso presso la Corte d’Appello di Firenze. Questa con sentenza del 30.6.05, aveva respinto il gravame, sostenendo che in tal caso, l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatori va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, con il quale il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, è sottratto alla garanzia dei creditori.

La società soccombente ha presentato ricorso per Cassazione.

Il ricorrente ravvisava la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 67, l.f. 1362,1363, 1470 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che alla Corte di merito era stato richiesto di interpretare il contratto preliminare firmato il 30.1.75, per stabilire se potesse essergli attribuita la natura di vero e proprio contratto di vendita, non revocabile in quanto stipulato anteriormente al periodo sospetto.

La Suprema Corte, condividendo la pronuncia della Corte territoriale, ha escluso che alla scrittura del 30.1.75 potesse essere attribuita la natura di contratto definitivo. Il contratto preliminare secondo quest’ultima, aveva una portata solo potenziale, non era assoggettabile dunque all’azione revocatoria, come l’atto, invece definitivo, che avrebbe prodotto l’effetto di trasferire la proprietà.

La Corte Suprema ha rigettato il ricorso.


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